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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
4In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto:
a. i titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;
b. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, secondo la lista figurante nell’allegato V del codice dei visti;
c. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America. La presente esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto;
d. i familiari di cittadini di un Paese membro dell’UE di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
e. i titolari di un passaporto diplomatico valido e riconosciuto rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2;
f. i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 194415 relativa all’aviazione civile internazionale.
Sezione 3: Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale
Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata
Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a. soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b. entrata in Svizzera conformemente all’articolo 3 capoverso 4.