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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

9 dicembre 201145 sull’informatica nell’Amministrazione federale, nonché dalle raccomandazioni dell’Unità di strategia informatica della Confederazione.

3Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.

Art. 52 Statistica e analisi dei dati

1Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto.

2Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la LPD46.

3I dati devono essere trattati in modo da impedire l’identificazione dell’interessato.

Sezione 10: Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto

Art. 53 Sistema di riconoscimento facciale

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.

Art. 54 Dati contenuti nel sistema

1Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

a. un’immagine statica del viso (immagine primaria);

b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;

c. data di nascita;

d. sesso;

e. cittadinanza;

f. aeroporto di partenza;

g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;

45 RS 172.010.58

46 RS 235.1