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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
3A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14–18):
a. denaro contante;
b. depositi in banca;
c. una dichiarazione di garanzia; o
d. altre garanzie.
4Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti3), autorizzare l’entrata per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:
a. non soddisfano una o più condizioni d’entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
b. sono stati oggetto di un’opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 codice dei visti).
5Il visto per l’entrata conformemente al capoverso 4 è rilasciato con validità territoriale limitata.
Art. 4 Condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata
1Per un soggiorno di lunga durata, gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen4, anche le seguenti condizioni d’entrata:
a. devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata secondo l’articolo 9;
b. devono adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.
2In casi umanitari debitamente giustificati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate a entrare in Svizzera. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.
3 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.