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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
d. visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): un documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:
1. uniforme: valido per l’intero territorio degli Stati Schengen;
2. con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen.
e. visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): un documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:
3. uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen;
4. con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f. visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): un documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata.
Sezione 2: Disposizioni concernenti l’entrata e il transito aeroportuale
Art. 3 Condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata
1Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)2.
2I mezzi di sussistenza di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.
2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.