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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
Art. 19 Emolumento di visto
Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata o di visto di transito aeroportuale è percepito un emolumento conformemente all’articolo 16 del codice dei visti21 e all’ordinanza del 24 ottobre 200722 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr).
Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto
(art. 98b LStr)
1Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
2Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 e all’allegato X del codice dei visti23.
3Spetta al DFAE:
a. verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
c. controllare l’attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all’articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti;
d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell’articolo 44 del codice dei visti.
4Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.
5Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all’articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti, l’emolumento prelevato non deve superare la metà dell’emolumento di visto.
21Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
22 RS 142.209
23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.