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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
Sezione 12: Rifiuto d’entrata e rimedi giuridici
Art. 66 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale
1Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale sono emanate a nome della SEM (art. 34) o del DFAE (art. 37) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice dei visti47.
2Se a uno straniero viene negata l’entrata in Svizzera all’aeroporto, si applica l’articolo 65 LStr.
3Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali degli stranieri in virtù dell’articolo 38 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.
Art. 67 Soggiorno di lunga durata
1Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali degli stranieri in virtù dell’articolo 38 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.
2Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto secondo l’articolo 21 lettera c sono emanate a nome della SEM tramite un modulo.
Sezione 13: Disposizioni finali
Art. 68 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto48 è abrogata.
Art. 69 Disposizione transitoria
Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 70 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ....
47 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 8.
48 RU 2008 5541 6273, 2009 5097 6937, 2010 1205 5763 5767, 2011 3317, 2012 3817 4891, 2013 2733, 2014 1393, 2015 1849 1867 3035 3721 4237, 2016 1283 3721, 2017
563 1683 2549 3273