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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
crativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività.
5Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata
1I cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata.
2In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino e Singapore.
Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale
1I passeggeri di aeromobili sono esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell’articolo 5 lettere a, c–f della presente ordinanza.
2In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale:
a. i cittadini degli Stati elencati sulla lista dell’allegato IV del codice dei visti13 (art. 3 par. 1 del codice dei visti);
b. i cittadini degli Stati elencati nell’allegato 4 per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti).
3Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l’allegato 4 previo esame della situazione migratoria.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 8.