Progetto

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

scolari rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato interessato, conformemente alla decisione 94/795/GAI9;

f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS conformemente all’Accordo del 15 ottobre 194610 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 195111 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;

g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS conformemente alla Convenzione del 28 settembre 195412 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.

3I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

4In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:

a. i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato 2 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;

b. i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato 3 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, queste persone sono soggette all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;

c. i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lu-

9Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune

adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

10 RS 0.142.37

11 RS 0.142.30

12 RS 0.142.40