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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

h. luogo, data e ora del rilevamento.

2Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3I dati di cui al capoverso 1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.

Art. 55 Condizioni per il rilevamento dei dati

Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 56 Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:

a. nella zona di transito dell’aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e

b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 57 Procedura per interrogare il sistema

1Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 55 e 56, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 54 capoverso 1.

Art. 58 Comunicazione dei dati ad altri enti

I dati di cui all’articolo 54 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d’asilo o d’allontanamento:

a. SEM;

b. autorità cantonali degli stranieri;

c. rappresentanze all’estero.