Progetto
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
3Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.
4Il contenuto del microchip dev’essere reso sicuro con misure appropriate.
Art. 47 Sistema d’informazione
1Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d’informazione per l’elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.
2I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d’informazione:
a. cognome;
b. cognome d’affinità;
c. nome;
d. sesso;
e. data e luogo di nascita;
f. cittadinanza;
g. stato civile;
h. indirizzo;
i. tipo, numero e data di scadenza del passaporto;
j. data di registrazione;
k. abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.
3Il sistema d’informazione comprende anche un verbale con i risultati dell’esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.
4Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d’informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.
Art. 48 Comunicazione di dati
1I dati registrati nel sistema d’informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all’autorità che ha fatto la segnalazione.