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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
Art. 15 Portata della garanzia
1La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero nello spazio Schengen cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.
2La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.
3L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data.
4Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.
5L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.
Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia
1L’autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.
2Può, in singoli casi giustificati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.
Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio
1Chiunque sollecita un visto per soggiorni di breve durata deve dimostrare di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell’articolo 15 del codice dei visti20.
2Sono esentati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio:
a. le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata (art. 15 par. 6 codice dei visti);
b. i titolari di un passaporto diplomatico (art. 15 par. 7 codice dei visti).
3Alla frontiera è possibile rinunciare a esigere un’assicurazione sanitaria ove non sia ragionevolmente possibile stipularne una oppure in presenza di motivi umanitari.
Art. 18 Altre garanzie
Gli stranieri possono, d’intesa con l’autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2).
20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.