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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

Art. 41 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

1La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti36. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

2D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

Art. 42 Collaborazione consolare in loco

La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall’articolo 48 del codice dei visti37.

Art. 43 Collaborazione fra le autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 9: Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti

Art. 44 Controllo di frontiera automatizzato

1Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera.

2In caso di controllo di frontiera automatizzato:

a. i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell’interessato al momento dell’entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera;

b. i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all’articolo 1 dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201638 conformemente all’ordinanza dell’8 marzo 201339 sulla

36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

38 RS 361.0

39 RS 362.0.