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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della legge del 18 marzo 200532 sulle dogane).
3La SEM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d’entrata giusta l’articolo 65 capoverso 2 LStr.
4I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr.
Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo
Art. 32 Portata dell’obbligo di diligenza
1Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo secondo l’articolo 92 capoverso 1 LStr:
a. la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale;
b. l’organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d’imbarco e l’approntamento dell’infrastruttura tecnica richiesta.
2I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:
a. controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti sono validi e riconosciuti;
b. identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui contraffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;
c. identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifestamente non appartenente al passeggero;
d. determinare i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati in base al timbro sul documento di viaggio.
3La SEM può esigere dall’impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:
a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
32 RS 631.0