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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

4Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.

Art. 33 Modalità di cooperazione

1Le modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LStr comprendono segnatamente:

a. la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento professionali nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti;

b. la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;

c. l’esecuzione della procedura di respingimento nonché l’adempimento da parte dell’impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l’ingresso o il transito;

d. la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all’articolo 94 capoverso 2 lettera b LStr, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l’articolo 93 LStr.

Sezione 7: Autorità competenti

Art. 34 SEM

1La competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera spetta alla SEM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 37, come pure quelle delle autorità cantonali secondo l’articolo 38.

2La competenza di autorizzare l’entrata in Svizzera delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2 spetta alla SEM.

3La SEM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, e specialmente per le mansioni seguenti:

a. emanare direttive in materia di visti e di controllo alle frontiere, nella misura in cui esse non rientrano nella regolamentazione europea;