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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

2Il DFAE è competente per le proroghe dei visti per soggiorni di breve durata e di transito aeroportuale rilasciati in virtù del capoverso 1.

3Il DFAE emana le istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio ambito di competenza.

Art. 38 Autorità cantonali di migrazione

1Alle autorità cantonali di migrazione spetta la competenza in materia di rilascio dei visti quando il soggiorno è soggetto a permesso.

2Alle autorità cantonali di migrazione spetta la competenza di prorogare i visti per soggiorni di breve durata a nome della SEM e del DFAE.

Art. 39 Sorveglianza

1Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.

2Il DFGP sorveglia l’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Art. 40 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

1Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

a. all’Ufficio federale di polizia;

b. alla Segreteria di Stato dell’economia;

c. all’Amministrazione federale delle finanze;

d. alle autorità cantonali degli stranieri;

e. al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 codice dei visti35), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice dei visti.

3Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.

35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.