Progetto
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale
Per un transito aeroportuale, gli stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:
a. essere titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto ai sensi dell’articolo 6;
b. all’occorrenza, aver ottenuto un visto di transito aeroportuale secondo l’articolo 10;
c. disporre dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
d. possedere un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione;
e. non essere segnalati nel SIS o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;
f. non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.
Art. 6 Documento di viaggio
1Per entrare in Svizzera per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
2Un documento di viaggio è valido se soddisfa i requisiti seguenti (art. 6 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen5):
a. la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri; in casi di emergenza debitamente giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
b. è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
3Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:
a. attesta l’identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato;
b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, da un’entità o autorità territoriale riconosciuta dalla Svizzera o da un’organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera;
c. lo Stato oppure l’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.