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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE.

3Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l’entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.

Art. 45 Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato

1Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

a. possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone40;

b. sono maggiorenni;

c. possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS; e

d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale41 oppure dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 192742.

2La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d’informazione di cui all’articolo 46; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.

3Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.

Art. 46 Carta per partecipanti

1Le persone registrate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 47 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.

2Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:

a. impronte digitali;

b. immagini facciali.

40 RS 0.142.112.681

41 RS 311.0

42 RS 321.0