Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2 Normativa proposta
Sono state approfondite due varianti: «separazione parziale» e «ottimizzazione»
Nell’ambito della consultazione, il Consiglio federale presenta con il sostegno dei Cantoni due varianti, definite «separazione parziale» e «ottimizzazione». Entrambe si basano sul sistema attuale e lo sviluppano ulteriormente. La separazione parziale fa un passo supplementare rispetto all’ottimizzazione, ma poggia sugli stessi elementi chiave.
Elementi chiave di entrambe le varianti sono una maggiore certezza di pianificazione grazie a convenzioni sugli obiettivi pluriennali tra committenti e imprese di trasporto e precisazioni in merito all’utilizzo dell’eccedenza. Per raggiungere gli obiettivi si prevede in concreto l’adozione delle seguenti misure, descritte in dettaglio e valutate al numero 1.3:
credito d’impegno quadriennale e presentazione delle intenzioni per il periodo successivo;
convenzioni sugli obiettivi valide da quattro a sei anni tra committenti e fornitori (imprese di trasporto);
possibilità di finanziamento per le innovazioni;
benchmarking nazionale e trasparenza sugli indici;
precisazione delle regole relative all’utilizzo dell’eccedenza.
La variante «separazione parziale» prevede inoltre di trasferire la competenza dell’ordinazione delle linee di autobus e battelli per lo più ai Cantoni, mentre l’ordinazione del traffico ferroviario resta un compito comune di Confederazione e Cantoni. Il livello di partecipazione finanziaria della Confederazione all’offerta di linee di autobus e battelli non cambia rispetto al passato, ma i contributi acquisiranno la forma di importi forfettari versati ai Cantoni.
Entrambe le varianti prevedono la possibilità di procedere in futuro a un’ulteriore separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
Per il modello relativo alla concorrenza non sono previste modifiche. Le prestazioni per il traffico regionale e locale continueranno a essere assegnate per lo più tramite aggiudicazione diretta alle imprese di trasporto. Saranno ancora possibili le messe a concorso, da svolgersi nel quadro delle basi legali vigenti.
1.2.1 Variante «separazione parziale»: competenze chiare e procedure più semplici
Con la variante «separazione parziale» l’offerta ferroviaria regionale rimane oggetto di ordinazione congiunta di Confederazione e Cantoni, mentre l’ordinazione dell’offerta di autolinee spetterà soltanto ai Cantoni. Per quanto riguarda gli autobus, quindi, per i Cantoni viene meno l’attuale delimitazione tra il TRV finanziato congiuntamente e il traffico locale, non cofinanziato dalla Confederazione. La Confederazione partecipa finanziariamente all’offerta di autobus versando ai Cantoni un contributo forfettario anziché erogare alle imprese un’indennità linea per linea. Dal momento che con la separazione parziale nel settore degli autobus viene meno la separazione tra traffico regionale e traffico locale, il contributo forfettario della Confederazione relativo agli autobus può essere sfruttato dai Cantoni per finanziare entrambe le tipologie di traffico.
Figura 5 Schema di funzionamento del contributo forfettario per gli autobus (Fonte:
Rapporto di sintesi del 2.7.2018, pag. 16, UFT 2018)
Gli attuali contributi federali per gli autobus confluiscono nel contributo forfettario per gli autobus come importi di base, al fine di evitare problemi di ridistribuzione tra i Cantoni. L’aumento del credito per il nuovo «contributo forfettario per gli autobus» è indicizzato (rincaro più crescita demografica). L’aumento è identico per tutti i Cantoni, a prescindere dalle decisioni dei singoli Cantoni in merito all’ampliamento dell’offerta di autolinee.
Le singole, poche linee di battelli con funzione di collegamento vengono finanziate allo stesso modo delle linee di autobus (ossia ordinazione tramite i Cantoni); gli impianti di trasporto a fune che oggi rientrano nel TRV, continuano a essere trattati come linee ferroviarie (ossia ordinazione congiunta da parte di Confederazione e Cantoni). Per evitare che si formino falsi incentivi, nel caso di