Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV)

2.1.1 Variante «separazione parziale»

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge «offerta di trasporto» è sostituito con «offerta».

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori

Art. 9 Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni

Non essendo più prevista la convenzione in materia di aggiudicazione, nell’articolo 9 capoverso 4 questa viene stralciata.

Art. 11 Altre condizioni per le offerte nel traffico interno senza una funzione di collegamento

Concerne soltanto il testo tedesco.

Sezione 3: Obblighi fondamentali delle imprese

Art. 16 Trasporto diretto

Il tenore attuale dell’articolo 16 differenzia tra trasporti a lunga distanza, regionali e locali. In futuro in relazione alle offerte dei vettori autobus e battelli non ci sarà più differenza fra traffico regionale e locale. Con la nuova formulazione il trasporto diretto viene esteso a tutte le linee con funzione di collegamento (cpv. 1). Pertanto in futuro (cpv. 2) i Cantoni potranno prevedere deroghe per le linee con collegamento capillare (ossia per il traffico locale).

Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: disposizioni generali

Art. 28 Indennità dei costi non coperti dell’offerta oggetto di ordinazione

In futuro la Confederazione effettuerà insieme ai Cantoni soltanto l’ordinazione delle offerte del traffico regionale viaggiatori dei vettori ferrovia (ferrovie e tranvie) e impianti di trasporto a fune (funivie e funicolari). Come già oggi, saranno indennizzati congiuntamente i costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte ordinate congiuntamente (cpv. 1). Nel capoverso 2 l’espressione «traffico locale» viene sostituita con «offerte destinate esclusivamente al collegamento capillare», dato che ora per le offerte dei vettori autobus e battelli non si opera più una distinzione tra traffico regionale e locale. Le offerte dei vettori autobus e battelli non sono più oggetto di ordinazione congiunta con la Confederazione. Anziché indennizzare le imprese di trasporto per i costi non coperti, la Confederazione versa ai Cantoni un contributo forfettario per tali offerte (cpv. 2). Nei capoversi 1, 2, 4 e 5 vengono precisati i compiti dei rispettivi «committenti». Il capoverso 6 dà la possibilità ai Cantoni, nell’ambito della loro competenza esclusiva per l’ordinazione di offerte di trasporto, di emanare regolamentazioni proprie. La forma di tali regolamentazioni è sancita dalle rispettive basi giuridiche cantonali. In assenza di regolamentazioni cantonali, i Cantoni devono effettuare le proprie ordinazioni conformemente alle disposizioni della sezione 6 LTV per le offerte oggetto di ordinazione congiunta. Pertanto, per i pertinenti articoli della sezione 6 LTV (art. 31ater, 31aquatere 31b) si applica in via sussidiaria la norma relativa alle offerte oggetto di ordinazione congiunta. La competenza a dirimere eventuali controversie tra Cantoni e imprese di trasporto o tra Cantoni in relazione alle offerte non ordi nate congiuntamente con la Confederazione è comunque disciplinata dalla relativa legislazione cantonale. All’Ufficio federale dei trasporti non spetta alcun potere di disporre a questo riguardo.

Art. 29 Condizioni

Per la Confederazione in quanto committente non sono previste modifiche. Per assicurare che le disposizioni del capoverso 1 lettere a–c vengano rispettate da tutte le imprese, il capoverso 2 prevede che si applicano anche ai Cantoni. Si garantisce in questo modo che per le imprese con diversi vettori di trasporto valgano le stesse condizioni per tutte le offerte, segnatamente in riferimento alla presentazione dei conti. Come conseguenza, tali condizioni ora si applicano anche alle imprese del trasporto locale. Nella ve rsione in tedesco del capoverso 3 il termine «Streckenanteil» viene sostituito con «Linienanteil», in quanto il primo si riferisce all’infrastruttura anziché al traffico. Le altre precisazioni sono di natura redazionale.

Art. 30a Credito d’impegno

Viene precisato che il credito d’impegno della Confederazione copre esclusivamente l’offerta ordinata congiuntamente, cioè ferrovie, tranvie e impianti di trasporto a fune. Nel suo messaggio sul credito d’impegno il Consiglio federale formulerà di volta in volta una prospettiva per gli sviluppi dei quattro anni successivi.