Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine
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Sezione 7: Contabilità
Art. 36 Riserva speciale
Viene precisato che per le offerte ordinate congiuntamente, compresi i miglioramenti all’offerta ordinati secondo l’articolo 28 capoverso 5, deve essere costituita una riserva speciale separata. Come in precedenza, alla riserva speciale vengono attribuiti almeno due terzi delle eccedenze. Il capoverso 3 crea una base esplicita per cui anche i Cantoni possono applicare la medesima disposizione riguardo alla riserva per le offerte non ordinate anche dalla Confederazione (segnatamente per il traffico locale).
Art. 37 Verifica nell’ottica del diritto dei sussidi da parte dell’autorità di vigilanza
I capoversi 2 e 3 rimangono invariati. Viene precisato che il conto annuale deve essere presentato soltanto dalle imprese che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari dalla Confederazione. Tale disposizione corrisponde alla prassi già corrente. Il capoverso 4 fa riferimento alle imprese di cui al capoverso 1, cioè solo a quelle che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari dalla Confederazione.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
In generale, i contributi della Confederazione per il traffico regionale vengono mantenuti e anche in futuro saranno adeguati all’evoluzione di esigenze, costi e ricavi. Le ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione sono quindi esigue.
Le proposte di riforma concernenti l’ottimizzazione, presenti in entrambe le varianti, determinano tendenzialmente un increme nto dell’efficienza grazie ai maggiori incentivi e a una pianificazione a medio/lungo termine più coerente. In questo modo si può migliorare ulteriormente l’efficienza delle prestazioni TRV, benché non sia possibile quantificare tale effetto in anticipo.
Alcuni compiti come l’attuazione del benchmarking e lo sviluppo della banca dati comune richiederanno un certo investimento iniziale, il quale però rafforzerà l’efficienza della procedura sul medio periodo.
Nella variante «separazione parziale», l’indicizzazione del contributo federale ne migliorerà la pianificabilit à e lo renderà indipendente dalle decisioni del Parlamento, per effetto delle quali in passato si è spesso reso necessario modificare le pianificazioni anche a breve termine.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Per accrescere la certezza di pianificazione per mezzo delle convenzioni sugli obiettivi e rafforzare il benchmarking servirà inizialmente una quantità contenuta di risorse personali supplementari, a prescindere dalla variante scelta.
Nella variante «separazione parziale», i compiti della Confederazione legati alle ordinazioni di autolinee verranno per lo più meno, limitandosi alla definizione di direttive generali. Già oggi, ad ogni modo, nel caso di molti Cantoni l’onere della Confederazione per l’ordinazione congiunta delle autolinee è relativamente contenuto. A medio termine, nella variante «separazione parziale», a seconda del modo in cui verranno concretamente organizzate le attività di coordinamento, la Confederazione potrà economizzare fino a due posti di lavoro.
Una quantificazione esatta sarà possibile soltanto nel messaggio del Consiglio federale, quando si saprà quale variante di riforma è stata scelta.
3.1.3 Altre ripercussioni
Al momento non sono previste altre ripercussioni.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
In generale, la riforma non ha ripercussioni dirette sull’offerta di trasporto nel TRV.
Nel settore dei collegamenti ferroviari le decisioni continuano a essere prese per lo più in comune da Confederazione e Cantoni in entrambe le varianti. I fondi federali necessari saranno decisi dal Parlamento, quelli cantonali dai Cantoni e, a seconda delle disposizioni cantonali, dai Comuni.
Nella variante «ottimizzazione» ciò vale anche per il trasporto in autobus, anche se la pianificazione dell’offerta resta di competenza dei Cantoni.
Nella variante «separazione parziale» i Cantoni ottengono piena autonomia per il trasporto in autobus e decidono essi stessi in merito alle offerte nei limiti dei fondi federali (ricevuti sotto forma di contributo forfettario) e dei fondi cantonali disponibili. I rischi finanziari connessi a un aumento delle esigenze di mobilità eccedente i livelli della crescita demografica sono a carico dei Cantoni; d’altra parte, i Cantoni beneficiano direttamente dell’eventuale incremento dei ricavi commerciali e della disponibilità di programmi di collegamento più efficienti. La Confederazione parte dal presupposto che i Cantoni realizzeranno i collegamenti minimi richiesti dalla legge garantendone un livello adeguato.