Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine

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In futuro dopo la decisione di aggiudicazione sarà conclusa una convenzione sugli obiettivi; si rinuncia allo strumento della convenzione in materia di aggiudicazione. Per questo motivo il capoverso 2 viene abrogato.

Art. 32l Cambiamento dell’impresa incaricata

Visto che l’obbligo di messa a concorso è stato esteso a tutte le offerte di trasporto su strada oggetto di ordinazione, viene stralciata la limitazione alle offerte del traffico regionale viaggiatori. I capoversi 2 e 3 rimangono invariati.

Art. 33 Convenzione sugli obiettivi

I contenuti dell’articolo 33 sono stati integrati nell’articolo 31abis, cosicché il presente articolo può essere abrogato.

Art. 33a Determinazione dell’indennità

Questo articolo viene abrogato nell’ottica di uno snellimento delle basi giuridiche. L’articolo 31bbisComposizione delle controversie assegna alla Confederazione la competenza di intervenire determinando l’indennità non soltanto se i committenti e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione sull’offerta ma anche in merito alla sua applicazione, e ora anche in caso di disaccordo sulla convenzione sugli obiettivi. La competenza della Confederazione di fissare un’indennità inferiore se la gestione dell’impresa non è economicamente razionale, quindi, risulta già coperta dall’articolo 31bbise non è necessaria un’ulteriore precisazione a livello di legge.

Sezione 7: Contabilità

Art. 36 Riserva speciale

Viene precisato che per le offerte ordinate congiuntamente, compresi i miglioramenti all’offerta ordinati secondo l’articolo 28 capoverso 5, deve essere costituita una riserva speciale separata. Come in precedenza, alla riserva speciale vengono attribuiti almeno due terzi delle eccedenze. Il capoverso 3 crea una base esplicita per cui anche i Cantoni possono emanare disposizioni in merito alla riserva per le loro ordinazioni. In un’ottica di sussidiarietà viene data ai committenti la possibilità di adottare una disciplina analoga a quella relativa alle offerte (ferroviarie e di trasporto a fune) oggetto di ordinazione congiunta. Senza questo capoverso i Cantoni non avrebbero nessuna possibilità di prevedere una regolamentazione in materia di riserva differente da quanto sancito dal Codice delle obbligazioni.

Art. 37 Verifica nell’ottica del diritto dei sussidi da parte dell’autorità di vigilanza

I capoversi 2 e 3 rimangono invariati. Viene precisato che il conto annuale deve essere presentato soltanto dalle imprese che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari dalla Confederazione. Tale disposizione corrisponde alla prassi già corrente. Nel contesto della separazione parziale ciò significa che le imprese che gestiscono esclusivamente autobus o battelli e non ricevono aiuti finanziari dalla Confederazione non sono tenute a presentare il proprio conto annuale. Il capoverso 4 fa riferimento alle imprese di cui al capoverso 1, cioè solo a quelle che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari dalla Confederazione.

2.1.2 Variante «ottimizzazione»

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge «offerta di trasporto» è sostituito con «offerta».

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori

Art. 9 Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni

Non essendo più prevista la convenzione in materia di aggiudicazione, nell’articolo 9 capoverso 4 questa viene stralciata.

Art. 11 Altre condizioni per le offerte nel traffico interno senza una funzione di collegamento

Concerne soltanto il testo tedesco.

Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione: disposizioni generali

Art. 28 Indennità dei costi non coperti dell’offerta oggetto di ordinazione

Poiché ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 possono essere accordati contributi e mutui senza interessi anche per le offerte non oggetto di ordinazione congiunta con la Confederazione, è necessario precisare la disposizione del capoverso 2: la Confederazione non partecipa all’ordinazione, il che non esclude altre prestazioni federali. I capoversi 1, 3 e 4 rimangono invariati.