Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto riguarda esclusivamente la LTV; successivamente sarà da adeguare l’ordinanza in singoli punti. La LTV trova la propria base costituzionale negli articoli 87, 92, 95 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale. Le modifiche proposte rientrano nella cornice definita da tali articoli. Il progetto è conforme alla Costituzione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’adozione del progetto non determina alcuna incompatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Dal momento che riguardano una legge federale, le modifiche previste nel presente progetto sottostanno al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.), a garanzia – in questo importante settore – del principio della codecisione, espressione di democrazia diretta.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Per promuovere le innovazioni nel settore del trasporto oggetto di ordinazione, in futuro la Confederazione dovrà poter stanziare ogni anno contributi fino a cinque milioni di franchi.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Secondo l’articolo 81a della Costituzione federale la Confederazione e i Cantoni devono provvedere a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Solitamente le imprese di trasporto attive nel TRV non sono in grado di coprire i costi derivanti dall’esercizio delle offerte ordinate dall’ente pubblico. Per questo motivo, la Confederazione e i Cantoni partecipano al finanziamento dei costi non coperti di tali offerte. Il TRV rimane un compito comune di Confederazione e Cantoni perché l’offerta deve essere coordinata su tutto il territorio nazionale e mantenuta in linea con gli ampliamenti infrastrutturali, e perché può essere utilizzata dai cittadini di tutti i Cantoni e dai visitatori stranieri.
Il principio di sussidiarietà è rispettato. La gestione delle ordinazioni avviene, già oggi e anche nella proposta di riforma, a cura dei Cantoni, mentre la Confederazione interviene in particolare per scopi di coordinamento. Nella variante «separazione parziale» la sussidiarietà risulta rafforzata, poiché i Cantoni assumono la responsabilità esclusiva per le ordinazioni delle linee di aut obus, per le quali ricevono contributi federali forfettari.
L’equivalenza fiscale come coincidenza di cofinanziamento, codecisione e benefici è rispettata. Nel caso della separazione parziale la Confederazione riduce la propria influenza limitandosi a emanare direttive formali in materia di procedure di ordinazione e messa a concorso e al benchmarking. Tuttavia, date le relazioni intercantonali (utilizzo da parte di viaggiatori di altri Cantoni) e la grande rilevanza del TRV per l’economia nazionale, il cofinanziamento è giustificato anche in questa variante.
5.6 Conformità alla legge sui sussidi
Con la presente revisione di legge è mantenuto il principio di base del finanziamento congiunto da parte di Confederazione e Cantoni. Non viene messa in discussione nemmeno la portata del cofinanziamento.
In caso di attuazione della variante «separazione parziale», tuttavia, si definisce una nuova base per il sistema di finanziamento in un comparto del traffico regionale viaggiatori, ossia quello degli autobus: il trasferimento ai Cantoni della responsabilità per le ordinazioni e il finanziamento consente un maggior rispetto del principio di equivalenza e rende possibile una semplificazione amministrativa della procedura di ordinazione.
Nella variante «separazione parziale» il contributo federale per l’offerta di autolinee dei Cantoni viene definito secondo la regola stabilita nell’articolo 30b LTV. Si prevede cioè l’applicazione degli attuali contributi federali incrementandoli però ogni anno della stessa percentuale per tutti i Cantoni (rincaro più crescita demografica). A seconda dell’evoluzione dei singoli Cantoni, la conseguenza può essere che nel settore delle autolinee la partecipazione della Confederazione al finanziamento delle offerte oggetto di ordinazione non risulterà più in media del 50 per cento sull’insieme dei Cantoni. In questo settore la normativa proposta comporta parzialmente dei vincoli di spesa; in altre parole, l’importo dei contributi forfettari cantonali per gli autobus non potrà più essere influenzato dal Parlamento nell’ambito del processo per il preventivo. I Cantoni ne ottengono la necessaria certezza di pianificazione per sviluppare le offerte.
Nella variante «separazione parziale» la Confederazione si limiterà alla definizione di direttive formali. Si riduce in quest o modo la possibilità di influenzare l’utilizzo dei fondi nei Cantoni, i quali potranno quindi effettuare le ordinazioni di offerte di autolinee sotto la propria responsabilità e in modo efficiente. Di conseguenza non è prevista la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 16 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Lsu; RS 616.1).