Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine

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Art. 31bbisComposizione delle controversie

Questo articolo è nuovo e deriva dalla suddivisione dell’articolo 31a. In futuro la Confederazione sarà competente non soltanto per i casi di disaccordo concernenti le convenzioni sull’offerta, ma anche per quelli relativi alle convenzioni sugli obiettivi. Viene precisato che la composizione delle controversie avviene a cura della Confederazione soltanto per le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Per le offerte ordinate dai Cantoni senza partecipazione della Confederazione la composizione si svolge secondo il diritto cantonale.

Art. 31c Pianificazione della messa a concorso

Anche in futuro i bandi previsti dovranno essere inseriti tempestivamente in una pianificazione della messa a concorso. Viene meno la limitazione alle offerte del traffico regionale viaggiatori, dato che ora la pianificazione deve comprendere tutte le offerte messe a concorso, e quindi anche tutte le ordinazioni cantonali. Pertanto non è più necessaria la precisazione di cui all’ultimo periodo del capoverso 1. I capoversi 2 e 3 rimangono invariati.

Sezione 6a: Offerta oggetto di ordinazione: procedura di messa a concorso

Art. 32 Messa a concorso

Nel capoverso 1 viene meno la limitazione alle offerte ordinate congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori. In futuro tale capoverso si applicherà a tutte le offerte su strada oggetto di ordinazione. Per effetto delle numerose eccezioni elencate nel capoverso 2, tuttavia, di fatto non cambia molto. In particolare, le offerte del traffico locale sono quasi esclusivamente parte integrante di una rete regionale esistente (cfr. lett. d). A conti fatti l’obbligo di messa a concorso riguarderà la sola introduzione di nuove reti di traffico locale. Gli altri capoversi rimangono invariati.

Art. 32a Messa a concorso di offerte di trasporto con tratti di linea in Stati confinanti

I capoversi 1 e 2 rimangono invariati. Il capoverso 3 non menziona più esplicitamente la rinuncia dell’UFT a una messa a concorso. La menzione è superflua alla luce della possibilità prevista di effettuare l’ordinazione presso l’impresa che ha vinto la procedura di messa a concorso per il tratto di linea che si trova nello Stato confinante.

Art. 32b Coordinamento con la concessione

Il capoverso 1 assicura che i Cantoni continuino a coordinare le procedure di messa a concorso delle offerte ordinate solo da loro con le procedure di rilascio o di rinnovo della concessione. Il capoverso 2 corrisponde per analogia all’attuale capoverso 2. Con la riformulazione si esplicita che la durata della concessione è stabilita in modo vincolante nell’ambito della procedura di rilascio della concessione. Ciò corrisponde alla divisione dei ruoli sul piano legale tra la Confederazione come autorità di concessione e Confederazione e Cantoni come committenti. Per valutare la durata della concessione è però determinante la durata prevista nella procedura di messa a concorso. La limitazione alle offerte ordinate congiuntamente di cui al capoverso 3 è necessaria perché le decisioni di aggiudicazione prese in seguito alla procedura di messa a concorso di offerte non ordinate congiuntamente (e quindi ordinate esclusivamente dai Cantoni) non possono fare parte della stessa decisione della Confederazione. Sono infatti diversi i rimedi giuridici e le vie giudiziarie cui ricorrere nei confronti delle decisioni cantonali e di quelle federali. Per questo non è possibile combinare le due fattispecie.

Art. 32c Disposizioni speciali per la messa a concorso di offerte su strada

Nel capoverso 1 viene meno la limitazione alle offerte ordinate congiuntamente, poiché le offerte su strada ora vengono ordinate esclusivamente dai Cantoni. Il capoverso 2 lettera a rimane invariato. Venendo meno la convenzione in materia di aggiudicazione, in futuro la convenzione sugli obiettivi comprenderà anche il miglioramento del prezzo, della qualità o della quantità dell’offerta di trasporto. Per questo motivo, ai sensi del capoverso 2 lettera b, in caso di mancata realizzazione dei miglioramenti ora previsti nella convenzione sugli obiettivi, l’offerta oggetto di ordinazione può essere messa a concorso a titolo di sanzione nel periodo di durata della concessione. Pertanto il capoverso 2 lettera c viene stralciato.

Art. 32i Decisioni

Le lettere a–e del capoverso 1 rimangono invariate. Dal momento che non partecipa più alla messa a concorso di offerte di autolinee, l’UFT non possiede alcuna competenza decisionale per tali procedure. Il capoverso 1 riflette tale nuova situazione utilizzando l’espressione «committenti», poiché per la messa a concorso di offerte di linee di autobus e battelli la sovranità decisionale spetta ai Cantoni; il capoverso 2 specifica concretamente che in caso di offerte ordinate congiuntamente decide l’UFT. Il precedente capoverso 2 diventa il capoverso 3.

Art. 32j Pubblicazione

Poiché l’UFT non prende più parte alla messa a concorso di offerte di linee di autobus e battelli, analogamente all’articolo 32i il capoverso 1 ora fa riferimento ai committenti. Il capoverso 2 rimane invariato.

Art. 32k Decisione di aggiudicazione