Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine
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1.2.2 Variante «ottimizzazione»: maggiore efficienza e certezza di pianificazione
Con la variante «ottimizzazione», a differenza della variante «separazione parziale», la Confederazione e i Cantoni continuan o a ordinare presso le imprese di trasporto e finanziare congiuntamente e linea per linea le offerte del traffico regionale via ggiatori su ferrovia, autobus, battelli e impianti di trasporto a fune. Gli altri elementi delle due varianti sono pressoché identici: il coordinamento a medio termine tra ampliamenti infrastrutturali, offerta e possibilità finanziarie viene migliorato con le convenzioni sugli obiettivi, in cui i committenti Confederazione e Cantoni stabiliscono l’evoluzione a medio termine dell’offerta e dei costi di comune accordo con le imprese di trasporto. Un benchmarking omogeneo su scala nazionale integra gli strumenti disponibili.
Si promuovono le innovazioni introducendo la possibilità di concordare e cofinanziare progetti di entità minore nel quadro delle convenzioni sugli obiettivi e della procedura di ordinazione. Inoltre, i progetti innovativi più consistenti, segnatamente quelli che riguardano diverse imprese di trasporto, possono essere finanziati direttamente dalla Confederazione. I criteri che disciplinano la partecipazione finanziaria della Confederazione alle procedure di ordinazione del TRV vengono adeguati in modo da seguire maggiormente considerazioni economiche. La procedura di ordinazione mantiene la propria durata biennale ma viene semplificata gr azie a una piattaforma di ordinazione digitale condivisa dalla Confederazione e dai Cantoni.
Come finora, nelle offerte delle imprese di trasporto non è ammessa la previsione di utili. Le indennità corrispondono ai costi non coperti previsti per l’esercizio di una linea. Se l’impresa di trasporto opera con un’efficienza maggiore, continuerà a poter disporre liberamente del 33 per cento dell’eccedenza. Come in precedenza, almeno due terzi dell’eccedenza devono essere attribuiti alla riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri. Se tale riserva speciale raggiunge i 12 milioni di franchi o il 25 per cento della cifra d’affari annuale, l’impresa può disporre liberamente dell’intera eccedenza, utilizzando cioè tali fondi per sovvenzionare innovazioni, sviluppare nuove attività o anche effettuare distribuzioni ai proprietari. Se una prestazione TRV viene messa a concorso, l’importo dell’indennità oggetto dell’offerta è determinante per le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni. In caso di messa a concorso l’impresa di trasporto può disporre liberamente di un’eventuale eccedenza effettivamente conseguita.
1.2.3 Valutazione del «caso AutoPostale», trattazione separata
L’UFT vigila affinché i sussidi nel TRV vengano utilizzati conformemente alla legge. Nell’ambito di una revisione ordinaria l’UFT ha accertato che dai primi anni 2000 AutoPostale Svizzera SA non ha tenuto correttamente la contabilità delle indennità e quindi non ha registrato correttamente le eccedenze del settore del trasporto in autobus beneficiario di indennità, trasferendole invece fino al 2015 ad altri settori di attività. A partire dal 1° gennaio 2016 per mezzo di una struttura di holding sono stati realizzati utili intermedi che sono stati addebitati al TRV. Fino al 2018 compreso, questo modo di procedere ha portato al versamento di sussidi in eccesso. La Posta restituirà integralmente tali pagamenti in eccesso alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.
Il caso ha suscitato interrogativi di fondo sulla gestione e il finanziamento del TRV, tanto che alla luce della legge sui sussidi è risultato opportuno ricordare quali siano i ruoli, le disposizioni legali e le responsabilità e assicurare che sia concordato l’importo corretto delle indennità. Allo stesso modo si è ritenuto utile verificare l’organizzazione della revisione dei conti.
A titolo di provvedimenti immediati, oltre a chiarire i ruoli e le responsabilità, l’UFT ha chiesto a tutte le imprese di trasporto di fornire un’autodichiarazione sul rispetto della legislazione sui sussidi.
Le proposte presentate nel presente avamprogetto in merito all’organizzazione del sistema TRV sono state verificate e ritenute opportune anche alla luce del caso AutoPostale. Le due varianti si differenziano per l’ambito di validità della competenza dell’UFT a eseguire la verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi: l’UFT, infatti, può effettuare verifiche più approfondite e, se necessario, prendere visione di tutta la gestione dell’impresa soltanto presso le imprese che beneficiano di indennità o aiuti finan ziari federali. Nella variante «separazione parziale» rientrano in questa definizione soltanto le imprese ferroviarie e le imprese di trasporto a fune che ricevono direttamente prestazioni federali. Le imprese che gestiscono esclusivamente autolinee non sarebbero più controllate dall’UFT, poiché il contributo forfettario sarebbe versato ai Cantoni. Quindi le corrispondenti verifiche sarebbero effettuate dagli uffici cantonali competenti.
Gli insegnamenti tratti dal caso «AutoPostale» in merito al sistema di vigilanza, alla revisione e alla verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi vengono trattati separatamente da questo progetto: l’articolo 37 LTV permette di procedere in tempi brevi alla realizzazione delle misure urgenti mediante adeguamenti organizzativi e una modifica dell’ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (RS 742.221).
1.2.4 Ambiti affini
Ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni
Sulla base della mozione 13.3363 «Separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni» il Consiglio federale ha stilato un elenco di tutti i settori che prevedono compiti comuni. Per il finanziamento del TRV è stato riconosciuto il carattere di compito comune ed esso è quindi contenuto nel rispettivo elenco (n. 24). È stata vagliata la possibilità di chiarire le responsabilità, rafforzare il principio dell’equivalenza fiscale e migliorare l’efficienza dei mezzi impiegati. Il Consiglio federale ha adottato il rispettivo rapporto all’attenzione del Parlamento il 28 settembre 2018. La valutazione ha palesato la necessità di verificare la ripartizione dei compiti attinenti al traffico regionale viaggiatori, con un rinvio al presente progetto di riforma del TRV, elaborato insieme a rappresentanti dei Cantoni. Qualora, d’intesa con i Cantoni, fosse avviato il progetto di una seconda ripartizione dei compiti, secondo il Consiglio federale il settore del traffico regionale viaggiatori potrebbe farne parte.
Diritto delle concessioni
Mentre per il traffico regionale e locale oggetto di ordinazione la forma primaria di gestione da parte dell’ente pubblico consiste nella procedura di ordinazione, nel traffico a lunga distanza gestito in modo finanziariamente autonomo la Confederazione può influenzare l’offerta avvalendosi delle concessioni. Per il traffico ferroviario la Confederazione fa riferimento alla guida «Principi e criteri per il