Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 30b Contributo forfettario
Il nuovo articolo 30b disciplina la nuova forma di finanziamento delle offerte per i vettori autobus e battelli. La Confederazione versa ai Cantoni dei contributi forfettari. Le attuali prestazioni della Confederazione vengono mantenute. Al momento dell’entrata in vigore del nuovo finanziamento il contributo forfettario destinato ai singoli Cantoni è determinato dalla quota federale delle linee di autobus e battelli del traffico regionale viaggiatori fino a quel momento ordinate congiuntamente. Il contributo forfettario così determinato aumenta in funzione di un indice predefinito, comprendente il rincaro (Indice nazionale dei prezzi al consumo) e la crescita demografica (cpv. 1). La Confederazione rinuncia a porre requisiti ai Cantoni, quali ad esempio un obbligo di rendicontazione, in cambio dei contributi forfettari. Eventuali adeguamenti del contributo forfettario vengono disciplinati dal Consiglio federale. Gli adeguamenti sono previsti soprattutto in caso di completa riconversione di un’offerta dalla ferrovia all’autobus o viceversa (cpv. 2).
Art. 31 Aiuti finanziari
I capoversi 1 e 3 rimangono invariati. A livello di ordinanza sarà precisato quello che è già pratica corrente, ossia che la Confederazione rilascia garanzie soltanto per le offerte oggetto di ordinazione congiunta. È invece prevista per tutto il traffico oggetto di ordinazione la possibilità di accordare contributi e mutui per promuovere soluzioni innovative (cpv. 2).
Art. 31a Determinazione dell’offerta
L’articolo 31a è stato suddiviso in diversi articoli. I capoversi 1 e 5 sono ora disciplinati nell’articolo 31aquater, una parte del capoverso 2 nell’articolo 31b e il capoverso 6 nell’articolo 31bbisComposizione delle controversie. Per questo motivo è stata modificata anche la rubrica. Nel nuovo articolo 31a rimangono le disposizioni del precedente capoverso 3 relative alla determinazione dell’offerta nel traffico regionale viaggiatori che viene ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Gli elementi da considerare nella determinazione delle offerte restano invariati. Il capoverso 1 si riferisce soltanto alle offerte ordinate congiuntamente. Il capoverso 2 si riferisce invece a tutte le offerte, quindi anche alle offerte su strada e sulle acque e al collegamento capillare. Il concetto «collegamento di base adeguato» non viene precisato ulteriormente nella legge ma continua a valere anche per le linee oggetto di ordinazione cantonale. I Cantoni sono tuttavia liberi, per le proprie ordinazioni, di decidere se e come ponderare, eventualmente ampliare e concretizzare gli aspetti elencati. Le modifiche alle lettere c ed e del capoverso 2 sono di natura puramente linguistica.
Art. 31abisIndici finanziari e qualitativi
È introdotta a livello di legge la possibilità per l’UFT di esigere dalle imprese di trasporto indici finanziari e qualitativi per tutte le offerte ordinate. Sulla base di tali indici viene elaborato e pubblicato un benchmark. In particolare è previsto di rendere pubblicamente accessibili gli indici finanziari delle singole offerte. Si aumentano in questo modo la trasparenza e gli incentivi a migliorare l’efficienza. Un benchmarking limitato alle offerte (ferroviarie) oggetto di ordinazione congiunta non produrrebbe questo stesso effetto per le offerte di autolinee. In fase di attuazione saranno valutate insieme ai Cantoni discipline differenziate conformemente a quanto illustrato al numero 1.3 lettera d).
Art. 31aterConvenzione sugli obiettivi
In futuro oltre alle convenzioni biennali sull’offerta verranno stipulate con tutte le imprese di trasporto convenzioni sugli obiettivi di durata da quattro a sei anni. In questo modo si vuole migliorare il carattere vincolante a medio termine. A livello di ordinanza il Consiglio federale disciplinerà i casi eccezionali per i quali non è obbligatorio concludere convenzioni sugli obiettivi. Anche dopo una messa a concorso verrà stipulata, invece di una «convenzione in materia di aggiudicazione», una convenzione sugli obiettivi. Questo perché i contenuti sono in ampia misura identici e rinunciando alla convenzione in materia di aggiudicazione come strumento separato è possibile semplificare il sistema delle indennità del TRV. Conformemente alla «clausola generale» contenuta nell’articolo 28 capoverso 6, le presenti disposizioni valgono anche per le ordinazioni dei Cantoni che non emanano regolamentazioni proprie (soluzione federale sussidiaria). Ciò significa che le convenzioni sugli obiettivi devono essere concluse in particolare anche per le offerte di autolinee, se il Cantone non dispone altrimenti e il Consiglio federale non ha individuato casi eccezionali a norma del capoverso 6.
Art. 31aquaterIndennità e convenzione sull’offerta
Questo articolo è nuovo e deriva dalla suddivisione dell’articolo 31a. La formulazione del capoverso 1 viene modificata in modo che i principi procedurali si applicheranno soltanto alle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Viene inoltre stralciato il riferimento alla convenzione in materia di aggiudicazione, che non esisterà più. Il capoverso 2 rimane invariato. Il contenuto della convenzione sull’offerta non viene più definito a livello di legge (in precedenza nell’art. 31a cpv. 4) ma dal Consiglio federale nell’OITRV (cpv. 3). Conformemente alla «clausola generale» contenuta nell’articolo 28 capoverso 6, le presenti disposizioni valgono anche per le ordinazioni dei Cantoni che non emanano regolamentazioni proprie (soluzione federale sussidiaria).
Art. 31b Procedura di ordinazione
La rubrica viene modificata perché in futuro l’articolo 31b non si limiterà più a disciplinare la periodicità della procedura di ordinazione. Nel capoverso 1 si precisa che è interessata soltanto la procedura di ordinazione relativa alle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Il capoverso 1 introduce inoltre la possibilità di svolgere la procedura di ordinazione ogni anno, anziché ogni due, se i committenti e le imprese lo stabiliscono nella convenzione sugli obiettivi. C’è un nuovo capoverso 2 derivante dalla suddivisione dell’articolo 31a (materia precedentemente disciplinata nel cpv. 2 dell’art. 31a). Conformemente alla «clausola generale» contenuta nell’articolo 28 capoverso 6, le presenti disposizioni valgono anche per le ordinazioni dei Cantoni che non emanano regolamentazioni proprie (soluzione federale sussidiaria). È quindi possibile che i Cantoni adottino anche soluzioni differenti, ad esempio ordinazioni quadriennali o annuali.