Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine

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Art. 29 Condizioni

Poiché nel traffico regionale viaggiatori oltre alle offerte oggetto di ordinazione congiunta vi saranno anche offerte ordinate esclusivamente dai Cantoni, qui la disposizione viene precisata. Le offerte ordinate esclusivamente dai Cantoni sono rappresentate principalmente da quelle che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 OITRV. La formulazione del capoverso 1 lettere a, b, d ed e rimane invariata. Nella versione in tedesco del capoverso 2 il termine «Streckenanteil» viene sostituito con «Linienanteil», in quanto il primo si riferisce all’infrastruttura anziché al traffico. Le altre precisazioni sono di natura redazionale.

Art. 30a Credito d’impegno

Precisazione di natura redazionale.

Art. 31 Aiuti finanziari

I capoversi 1 e 3 rimangono invariati. A livello di ordinanza sarà precisato quello che è già pratica corrente, ossia che la Confederazione rilascia garanzie soltanto per le offerte oggetto di ordinazione congiunta. È invece prevista per tutto il traffico oggetto di ordinazione la possibilità di accordare contributi e mutui per promuovere soluzioni innovative (cpv. 2).

Art. 31a Determinazione dell’offerta

L’articolo 31a è stato suddiviso in diversi articoli. I capoversi 1 e 5 sono ora disciplinati nell’articolo 31aquater, una parte del capoverso 2 nell’articolo 31b e il capoverso 6 nell’articolo 31bbisComposizione delle controversie. Per questo motivo è stata modificata anche la rubrica. Nel nuovo articolo 31a rimangono le disposizioni dei precedenti capoversi 2 e 3 relative alla determinazione dell’offerta nel traffico regionale viaggiatori che viene ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Gli elementi da considerare nella determinazione delle offerte restano invariati. Le modifiche alle lettere c ed e del capoverso 2 sono di natura puramente linguistica.

Art. 31abisIndici finanziari e qualitativi

È introdotta a livello di legge la possibilità per l’UFT di esigere dalle imprese di trasporto indici finanziari e qualitativi. Sulla base di tali indici viene elaborato e pubblicato un benchmark. In particolare è previsto di rendere pubblicamente accessibili gli indici finanziari delle singole offerte. Si aumentano in questo modo la trasparenza e gli incentivi a migliorare l’efficienza. In fase di attuazione saranno valutate insieme ai Cantoni discipline differenziate conformemente a quanto illustrato al numero 1.3 lettera d).

Art. 31aterConvenzione sugli obiettivi

In futuro oltre alle convenzioni biennali sull’offerta verranno stipulate con tutte le imprese di trasporto convenzioni sugli obiettivi di durata da quattro a sei anni. In questo modo si vuole migliorare il carattere vincolante a medio termine. A livello di ordinanza il Consiglio federale disciplinerà i casi eccezionali per i quali non è obbligatorio concludere convenzioni sugli obiettivi. Anche dopo una messa a concorso verrà stipulata, invece di una «convenzione in materia di aggiudicazione», una convenzione sugli obiettivi. Questo perché i contenuti sono in ampia misura identici e rinunciando alla convenzione in materia di aggiudicazione come strumento separato è possibile semplificare il sistema delle indennità del TRV.

Art. 31aquaterIndennità e convenzione sull’offerta

Questo articolo è nuovo e deriva dalla suddivisione dell’articolo 31a. La formulazione del capoverso 1 viene modificata in modo che i principi procedurali si applicheranno soltanto alle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Viene inoltre stralciato il riferimento alla convenzione in materia di aggiudicazione, che non esisterà più. Il capoverso 2 rimane invariato. Il contenuto della convenzione sull’offerta non viene più definito a livello di legge (in precedenza nell’art. 31a cpv. 4) ma dal Consiglio federale nell’OITRV (cpv. 3).

Art. 31b Procedura di ordinazione

La rubrica viene modificata perché in futuro l’articolo 31b non si limiterà più a disciplinare la periodicità della procedura di ordinazione. Con l’aggiunta al capoverso 1 viene introdotta la possibilità di svolgere la procedura di ordinazione ogni anno, anziché ogni due, se i committenti e le imprese lo stabiliscono nella convenzione sugli obiettivi. Soprattutto nei casi in cui la convenzione s ugli obiettivi definisce già con precisione gli elementi fondamentali dello sviluppo dell’offerta e dei costi, la procedura di ordinazione ne risulta semplificata e può quindi svolgersi anche ogni anno. C’è un nuovo capoverso 2 derivante dalla suddivisione dell’articolo 31a (materia precedentemente disciplinata nel cpv. 2 dell’art. 31a).

Art. 31bbisComposizione delle controversie

Questo articolo è nuovo e deriva dalla suddivisione dell’articolo 31a. In futuro la Confederazione sarà competente non soltanto per i casi di disaccordo concernenti le convenzioni sull’offerta, ma anche per quelli relativi alle convenzioni sugli obiettivi. Viene precisato che la composizione delle controversie avviene a cura della Confederazione soltanto per le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni.