Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine
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pianificazione e del finanziamento a lungo termine. La separazione parziale rappresenta un’opportunità per i Cantoni che dispongono di competenze marcate nel settore dei trasporti pubblici o che intendono rafforzarle. Vengono meno le difficoltà di delimitazione rispetto al traffico locale e i Cantoni potrebbero ordinare autonomamente e in esclusiva tutte le prestazioni legate al trasporto in autobus. Questo meccanismo, tuttavia, implica che le direttive della Confederazione per le ordinazioni di autolinee si applicheranno anche al traffico locale. Nei settori in cui la Confederazione emana delle direttive vincolanti, ad esempio sul benchmarking, i Cantoni vengono a perdere una parte della propria autonomia nel traffico locale. Per i Cantoni la separazione parziale è interessante soltanto se la Confederazione rinuncia per lo più a emanare direttive sul trasporto in autobus. Con la soluzione di applicare le disposizioni federali soltanto nei Cantoni che non adottano una regolamentazione propria si tiene comunque ampiamente conto del principio di sussidiarietà, fatta eccezione per il benchmarking. Un ambito in cui la separazione parziale si rivela impegnativa è quello d el coordinamento sovracantonale. Circa il 15 per cento delle autolinee del TRV, infatti, si snoda nel territorio di due o più Cantoni e quindi anche in futuro dovrà essere oggetto di ordinazione congiunta. I Cantoni dovrebbero sviluppare nuovi meccanismi di collaborazione intercantonale.
1.4 Compatibilità tra compiti e finanze
Il coordinamento dei complessi compiti e dei rilevanti contributi finanziari nel traffico regionale viaggiatori è essenziale e rimane un importante compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Soprattutto per il traffico ferroviario riveste un’importanza centrale il coordinamento tra gli ampliamenti infrastrutturali finanziati principalmente dalla Confederazione e le diverse offerte del traffico regionale e a lunga distanza, come pure con le autolinee del TRV e il collegamento capillare: i potenziamenti hanno senso sol tanto se poi le offerte previste sono anche finanziabili. Viceversa, gli ampliamenti dell’offerta richiedono spesso una pianificazione dell’infrastruttura a lunghissimo termine e un coordinamento con il materiale rotabile. Oltre a questo, il traffico ferroviar io presenta un alto numero di linee intercantonali.
Con lo strumento delle convenzioni sugli obiettivi abbinate al credito d’impegno si migliora notevolmente il coordinamento a lungo termine di compiti e finanze da un lato e di infrastruttura e offerta di trasporto dall’altro. Tutti gli strumenti di pianificazione e di finanziamento acquisiscono maggiore affidabilità e coerenza.
Nella variante «separazione parziale» i Cantoni assumono la responsabilità esclusiva per le ordinazioni delle linee di autobus. Continuano a ricevere un contributo finanziario dalla Confederazione, sotto forma di un importo forfettario, e possono avvalersi di una legislazione quadro. Il contributo forfettario indicizzato migliora la certezza di pianificazione a lungo termine per i Cantoni e semplifica loro il coordinamento di compiti e finanze.
1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Secondo l’articolo 81a della Costituzione federale la Confederazione e i Cantoni devono provvedere a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Ciò avviene per mezzo dell’assegnazione alle imprese di trasporto di concessioni per il trasporto di viaggiatori che prevedono degli oneri, ad esempio in merito al coordinamento di offerta e tariffe. L’offerta di trasporti a lunga distanza, fornita in modo finanziariamente autonomo, è integrata dal traffico regionale e locale. Dalla revisione del 1996 della legge federale sulle ferrovie il TRV, da gestire solitamente senza l’obbligo della copertura dei costi, è un compito comune di Confederazione e Cantoni (art. 28 cpv. 1 LTV; RS 745.1). Questo regime si differenzia da quello esistente negli Stati dell’Unione europea confinanti, dove la competenza finanziaria per le prestazioni di trasporto pubblico oggetto di ordinazione è distinta per tipo di trasporto e spetta sempre a un unico livello statale.
Il TRV costituisce quindi una prestazione di interesse pubblico erogata da imprese di trasporto sulla base di una concessione. Tali prestazioni non sono assoggettate al diritto sugli appalti pubblici della Confederazione e, secondo le disposizioni dell’apposita LTV, possono essere affidate mediante aggiudicazione diretta o (art. 32 segg.) messe a concorso.
La presente riforma del TRV poggia sulle basi giuridiche fondamentali. In quanto tale non incide sulla compatibilità con il diritto europeo.
1.6 Attuazione
L’entrata in vigore delle modifiche legislative è prevista per i primi mesi del 2022. A seconda della variante s celta («ottimizzazione» o «separazione parziale»), l’attuazione a livello federale e cantonale richiederà diversi lavori di preparazione. Per la Confederazione sarà necessario, tra gli altri, un adeguamento dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (RS 745.16); anche in alcuni Cantoni dovranno presumibilmente essere modificati alcuni atti normativi. Con la variante «separazione parziale», inoltre, diverranno necessari alcuni adeguamenti organizzativi sia per la Confederazione che per i Cantoni. La modifica della legge si applicherà per la prima volta alla procedura di ordinazione relativa al periodo d’orario 2024/2025.
La riforma del TRV riguarda da un lato il rapporto tra committenti e dall’altro il rapporto tra committenti e fornitori. Non produce invece effetti diretti sull’utenza dei trasporti pubblici o su altri soggetti terzi.
1.7 Interventi parlamentari
La mozione 13.3663 depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati «Garantire il finanziamento e armonizzare la procedura di ordinazione per il traffico regionale viaggiatori» ha costituito il punto di part enza del presente progetto. Il Consiglio federale è chiamato a presentare delle misure per garantire a lungo termine il finanziamento del traffico regionale viaggiatori e per coordinare meglio la relativa offerta con gli ampliamenti infrastrutturali approvati.
Vanno altresì proposti provvedimenti per armonizzare e semplificare la procedura di ordinazione al fine di incrementare la certezza di pianificazione e i vincoli per committenti e imprese di trasporto. I Cantoni e le imprese di trasporto devono essere strettamente coinvolti. Il presente progetto risponde alla mozione 13.3663.