Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

ne tra linee oggetto di ordinazione congiunta con la Confederazione e linee ordinate soltanto da Cantoni e Comuni, che si consideri il volume di indennità, o che si rilevino i dati nel loro complesso. Una limitazione alle linee oggetto di ordinazi one congiunta con la Confederazione comporterebbe, nella variante «separazione parziale», l’assenza di un benchmarking nazionale per le linee di autobus, in quanto vi sarebbero molteplici sistemi di benchmarking cantonali o regionali. La Confederazione ritiene che tale opzione non sarebbe opportuna e comporterebbe un aggravio per le imprese di trasporto che operano in più Cantoni o regioni. La Confederazione predilige un sistema il più possibile unitario.

e) Precisazione delle regole relative all’utilizzo dell’eccedenza

La questione degli incentivi adeguati per le imprese di trasporto e le possibilità di conseguire un utile e utilizzare l’eccedenza è stata oggetto di una disamina approfondita. La procedura di ordinazione attuale si basa sulle previsioni di costi completi e ricavi. Alla chiusura dei conti il consuntivo di costi e ricavi di ogni impresa di trasporto si scosta leggermente dalle previsioni, da un lato a causa di fattori esterni non influenzabili, dall’altro per fattori dipendenti dalla volontà della stessa impresa di trasporto: vengono così a crearsi disavanzi o eccedenze. La gestione dei committenti è orientata a determinare le indennità per quanto possibile in modo tale da prevenire disavanzi o eccedenze rilevanti. Dal punto di vista dei committenti questo procedimento si è dimostrato valido e rimane indicato nel modello di mercato improntato alle assegnazioni dirette.

Per la messa a concorso di prestazioni di trasporto ottiene l’aggiudicazione l’offerta che presenta le migliori condizioni di economicità e qualità per i committenti. A seconda dell’efficienza dell’impresa di trasporto e delle condizioni di concorrenza è possibile che con l’importo dell’indennità si finanzi un margine di profitto per l’impresa.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle eventuali eccedenze nei settori del traffico regionale oggetto di ordinazione, le disposizioni legali vengono precisate:

- la previgente regolamentazione della riserva speciale a destinazione vincolata viene mantenuta;

- la legge autorizza i Cantoni, in quanto committenti, a imporre alle imprese di trasporto la costituzione di una riserva speciale a destinazione vincolata anche in relazione alle offerte non oggetto di ordinazione congiunta con la Confederazione.

Nella variante «separazione parziale», a queste misure se ne aggiunge un’ulteriore.

f) Separazione nella funzione di committente

L’ordinazione congiunta da parte di Confederazione e Cantoni viene limitata al traffico ferroviario. L’ordinazione del trasporto in autobus è di competenza dei Cantoni, a prescindere che si tratti di traffico regionale o locale. La competenza comunale esistente in alcuni Cantoni per le ordinazioni relative al traffico locale resta intatta. Di conseguenza, per il trasporto in autobus i Cantoni sono liberi di stabilire le offerte e i criteri di finanziamento. Dalla regolamentazione federale, applicabile in questo settore puramente a titolo sussidiario, i Cantoni possono scostarsi in materia di convenzioni sugli obiettivi, convenzioni sull’offerta e durata del periodo di ordinazione. In questa variante la riserva speciale legale copre le linee di traffico regionale oggetto di ordinazione congiunta della Confederazione e dei Cantoni. Per le linee ordinate senza la partecipazione della Confederazione i Cantoni possono prescrivere un’analoga riserva speciale. Con tali disposizioni si risponde al prefissato principio di sussidiarietà.

Nella sinossi che segue si riportano le misure contenute nelle due varianti e i relativi contributi agli obiettivi principali. Le misure che contribuiscono a diversi obiettivi sono indicate più volte. Se una misura è di competenza cantonale («CC» nella colonna «Separazione parziale / Autobus») non è possibile conoscere il grado di attuazione della misura stessa e quindi il contributo al raggiu ngimento dell’obiettivo.