Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

se il riscatto e la restituzione non sono prestazioni periodiche. Occorre osservare che in caso di riscatti parziali, che non sono prestazioni periodiche ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LIP, il termine di cui all’articolo 19 capoverso 3 LIP si applica anche alla prestazione che viene riscattata. Le prestazioni di rendita periodiche versate eventualmente in parallelo (e decurtate dopo il riscatto parziale) devono essere tuttavia notificate all’AFC separatamente nei 30 giorni successivi alla fine dell’anno civile in cui sono state eseguite. In questo modo si assicura che le autorità fiscali ricevano tutte le informazioni necessarie per far valere le pretese fiscali della Confederazione e dei Cantoni relative all’assicurazione.

La nuova normativa si applica soltanto alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Per le altre rendite vitalizie e pensioni, in particolare le rendite del 2° pilastro e del pilastro 3a, la presente revisione di legge non comporta alcuna modifica.

L’articolo 19 capoverso 1 LIP prevede la possibilità di opporsi alla notifica. In questo caso l’assicuratore deve soddisfare alla sua obbligazione presentando il rendiconto d’imposta. La modifica dell’imposizione di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA non comporta alcun adeguamento relativo al rendiconto d’imposta, ragion per cui non è necessario modificare la legge o l’ordinanza in questo ambito. Le basi legali e la prassi in vigore rimangono invariate. In particolare, l’imposta preventiva sulle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA scade 30 giorni dopo la fine di ogni mese per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. d LIP). L’articolo 19 capoverso 4 LIP non si applica all’ambito del rendiconto d’imposta.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L’AFC non dispone di dati relativi al gettito fiscale derivante dalle assicurazioni di rendita vitalizia nonché dai contratti di rendite vitalizie e contratti di vitalizio. Tale gettito e le ripercussioni finanziarie della normativa proposta devono pertanto essere stimati in maniera sommaria. A tal fine, è necessario avanzare diverse ipotesi.

Nel 2018, i versamenti legati alle assicurazioni individuali di rendita ammontavano a 1,4 miliardi di franchi29. Considerando una quota del 40 per cento in base al diritto vigente, si ottiene una base di calcolo di 560 milioni di franchi. Se a questo importo viene applicata un’aliquota fiscale marginale media del 6 per cento nel caso dell’imposta federale diretta e del 18 per cento nel caso delle imposte cantonali e comunali sul reddito, in virtù del diritto vigente il gettito fiscale derivante dall’imposta federale diretta ammonta a 34 milioni di franchi (inclusa la quota dei Cantoni del 21,2 %), mentre quello generato dalle imposte sul reddito riscosse dai Cantoni e dai Comuni a 101 milioni di franchi.

29 Fonte: FINMA, ASA; https://www.svv.ch/it/settore/assicurazione-vita/assicurazionesulla-vita-individuale.