Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
La normativa proposta non ha alcuna ripercussione sul metodo d’imposizione utilizzato finora e dunque nemmeno sulla giurisprudenza vigente. Si limita a presentare un nuovo calcolo della quota di reddito imponibile per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio. Tuttavia, questa nuova imposizione del reddito influisce sulla portata della prestazione imponibile calcolata in base al tasso d’interesse massimo applicabile della FINMA o alle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.
Tassa di successione
Attualmente, per quanto riguarda la restituzione in caso di decesso, la prestazione di rendita soggiace all’imposta sul reddito nella misura della componente di reddito forfettaria, mentre il rimanente 60 per cento viene considerato, in modo forfettario, rimborso del capitale, depositato e non ancora utilizzato, della persona defunta. Esso confluisce nella massa ereditaria del beneficiario e soggiace alla tassa di successione vigente nel Cantone dell’ultimo domicilio dell’ereditando a seconda della regolamentazione applicata da quel Cantone. Con la normativa proposta la quota di reddito imponibile non corrisponde più all’aliquota forfettaria del 40 per cento. Di conseguenza cambia anche la quota soggetta alla tassa di successione, che è comunque nota ai Cantoni, poiché anche in caso di restituzione gli assicuratori hanno l’obbligo di notificare loro le informazioni necessarie tramite l’AFC ai fini di una corretta imposizione.
1.3.4 Prodotti assicurativi esteri
Le rendite vitalizie possono derivare anche da contratti d’assicurazione esteri. Inoltre, non è da escludere che possano esserci anche contratti di rendita vitalizia esteri analoghi alle rendite vitalizie secondo il CO.
In base al diritto vigente, in questo caso verrebbe applicata la quota forfettaria del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 LIFD). Con la normativa proposta si pone la questione di quale debba essere il metodo d’imposizione determinante per prodotti assicurativi esteri: l’imposizione di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA o l’imposizione di rendite vitalizie secondo il CO?
Un’eventuale imposizione di contratti di rendita vitalizia esteri analoga a quella applicata alle rendite vitalizie secondo il CO non sembra porre problemi. In caso di rendite vitalizie derivanti da contratti d’assicurazione esteri la questione sembra essere più complessa. Dal punto di vista della parità di trattamento si imporrebbe di per sé lo stesso metodo di tassazione utilizzato per le assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Il tutto comporta però problemi nell’attestare e comprovare le informazioni. Mentre per i contratti d’assicurazione secondo la LCA l’assicuratore (svizzero) può essere obbligato per legge a mettere a disposizione delle autorità fiscali le attestazioni e le informazioni necessarie per la tassazione, questo non si verifica nel caso degli assicuratori esteri. L’idea di concedere al contribuente la possibilità di fornire i documenti e le informazioni necessari affinché possa essere applicato il metodo d’imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA è molto difficile da attuare. Di fatto, verrebbe messa in pratica raramente. Per questo motivo, anche nel caso di assicurazioni di rendita