Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine
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contratto. Un eventuale importo mancante è a carico dall’assicuratore. I risultati effettivi degli investimenti sono considerati soltanto nell’ambito della partecipazione alle eccedenze, che non è garantita (cfr. n. 2.1.2)44.
2.1.1 Remunerazione tecnica
I contratti d’assicurazione sulla vita con costituzione di capitale si distinguono solitamente per avere una durata piuttosto lunga, spesso di almeno 25 anni. Al tempo stesso l’ammontare del premio è stabilito e garantito all’inizio del contratto per l’intera durata dello stesso. Durante tale periodo non può essere modificato unilateralmente né adeguato. Inoltre, le basi per il calcolo del premio sono soggette a enormi rischi che possono derivare, da un lato, dai rischi di investimento sul mercato di capitali e, dall’altro, da cambiamenti imprevisti del tasso di mortalità. L’assicuratore è obbligato, in particolare per motivi commerciali, a calcolare il premio con estrema prudenza45. Secondo l’articolo 120 OS le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita sono tenute a utilizzare basi e metodi in funzione del rischio, biometrici e determinati dal mercato dei capitali per la tariffazione dei loro contratti e a esaminare tali basi annualmente.
Qualora contratti d’assicurazione sulla vita comprendano interessi garantiti, il tasso d’interesse tecnico impiegato per la tariffazione al di fuori della previdenza professionale non può superare il 60 per cento della media aritmetica decennale del tasso d’interesse di riferimento. La FINMA fissa il tasso d’interesse di riferimento (art. 121 cpv. 1 OS). Il rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni costituisce il tasso d’interesse di riferimento per i contratti d’assicurazione sulla vita in franchi svizzeri. Se gli interessi sono garantiti, l’importo della prestazione di rendita garantita è prestabilito. Oltre alla prestazione di rendita garantita può sussistere un diritto alla partecipazione alle eccedenze.
2.1.2 Partecipazione alle eccedenze
Poiché i premi pretesi sono spesso maggiori rispetto alla presunta necessità di coprire rischi e costi, gli assicuratori realizzano regolarmente eccedenze. I contratti d’assicurazione sulla vita possono prevedere il diritto dello stipulante alle eccedenze.
Le imprese di assicurazione devono consegnare annualmente agli assicurati un conteggio verificabile della partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le partecipazioni alle eccedenze e in virtù di quali principi siano state assegnate le quote di eccedenze. Le relative prescrizioni sono enunciate all’articolo 36 LSA e agli articoli 136–138 OS.
Non appena sono assegnate ai singoli stipulanti, le quote di eccedenze sono considerate dovute. Esse devono essere distribuite agli aventi diritto conformemente alle disposizioni contrattuali. Possono essere conteggiate nei premi dovuti o
44 Lang (2010), op. cit., pag. 40.
45 Pfleiderer, Andrea (2006): Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Band 76. Basilea: Helbing Lichtenhahn, pag. 17 seg.