Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

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Riscatto dell’assicurazione di rendita vitalizia con funzione previdenziale

Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 7 capoverso 1ter LAID si considera che serva alla previdenza il riscatto di un’assicurazione di rendita vitalizia con prestazioni di rendita differite a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni.

Se si considera che un’assicurazione riscattabile serva alla previdenza, la quota di reddito forfettaria pari al 40 per cento del valore di riscatto versato è soggetta all’imposta sul reddito. L’importo forfettario viene tassato separatamente rispetto agli altri redditi applicando la tariffa previdenziale. Sono dunque applicabili l’articolo 22 capoverso 3 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD e l’articolo 7 capoverso 2 LAID in combinato disposto con l’articolo 11 capoverso 3 LAID.

Si considera che il riscatto di un’assicurazione di rendita vitalizia, dalla quale provengono già delle rendite, serva sempre alla previdenza.

Riscatto dell’assicurazione di rendita vitalizia senza funzione previdenziale

Se l’assicurazione di rendita vitalizia non serve alla previdenza, in caso di riscatto soltanto il reddito effettivo realizzato e gli altri redditi soggiacciono all’imposta sul reddito. Secondo la prassi, ciò corrisponde alla differenza tra il valore di riscatto versato e il premio pagato dallo stipulante. Sono dunque applicabili l’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 7 capoverso 1ter LAID.

1.2.5 Imposizione della restituzione dell’assicurazione di rendita vitalizia in caso di decesso

Analogamente al riscatto, anche le conseguenze in termini di imposta sul reddito della restituzione in caso di decesso non sono disciplinate espressamente dalla legge e sono dunque state concretizzate dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

La quota di reddito forfettaria pari al 40 per cento del valore di riscatto in caso di decesso è soggetta all’imposta sul reddito. L’importo forfettario viene tassato separatamente rispetto agli altri redditi applicando la tariffa previdenziale. Sono dunque applicabili l’articolo 22 capoverso 3 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD e l’articolo 7 capoverso 2 LAID in combinato disposto con l’articolo 11 capoverso 3 LAID.

La componente di rimborso del capitale versata, pari al 60 per cento, soggiace a un’eventuale tassa di successione cantonale.

1.2.6 Imposta preventiva

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 196514 sull’imposta preventiva (LIP) le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia soggiacciono all’imposta preventiva se l’assicurazione fa parte del

14 RS 642.21