Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

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Di conseguenza, la rendita di 20 000 ricevuta è imponibile in misura del 14 per cento, ossia di 2800 franchi.

Lettera b: le prestazioni eccedentarie sono prestazioni assicurative contrattuali che non si basano sul tasso d’interesse tecnico garantito, bensì vengono erogate in funzione del risultato dei costi, del rischio e d’investimento dell’assicuratore e, all’occorrenza, in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite.

Secondo le condizioni quadro regolatorie in vigore, l’assicuratore deve indicare espressamente allo stipulante le prestazioni eccedentarie versate26. Contrariamente alla quota di reddito imponibile nel caso delle prestazioni di rendita garantite, le prestazioni eccedentarie versate annualmente sono dunque definite, indicate e comunicate allo stipulante in modo chiaro. Attualmente, tali prestazioni non figurano di norma separatamente nell’attestazione fiscale.

In linea di principio la prestazione eccedentaria può quindi essere presa in considerazione individualmente nell’imposta sul reddito sulla base della prestazione effettiva, per assicurare un’imposizione di tutte le prestazioni contrattuali adeguata dal punto di vista della sistematica fiscale.

Poiché la componente di rimborso del capitale è già considerata per intero nel calcolo della quota di reddito imponibile derivante dalla prestazione garantita, la prestazione eccedentaria non contiene più alcuna componente di rimborso del capitale e potrebbe dunque venire tassata al 100 per cento.

Tenendo presente che di norma le eccedenze vengono costituite partendo da tre componenti (interessi, rischio, costi), per una parte delle eccedenze versate si tratta di un rimborso delle spese. Poiché i costi nel modello di calcolo di cui alla lettera a non vengono considerati, i risparmi sui costi dovrebbero giustamente essere estrapolati dalla rendita eccedentaria, altrimenti l’imposizione si baserebbe su un rendimento netto troppo alto. Dato che un’estrapolazione dei risparmi sui costi effettivi non è possibile, si deve tenere conto della componente di costi in modo forfettario mediante una riduzione del 30 per cento, così che le rendite eccedentarie confluiscano per il 70 per cento nella base di calcolo.

L’imposizione della restituzione e del riscatto non è disciplinata espressamente dalla legge, ma si evince dalla prassi vigente che viene mantenuta per analogia (cfr.

n. 1.3.3).

Lettera c: nel caso delle rendite vitalizie, a differenza delle assicurazioni di rendita, non è necessaria alcuna distinzione tra prestazione garantita e prestazione eccedentaria. Risulta pertanto più semplice calcolare la quota di reddito imponibile. Fondamentalmente occorre applicare la stessa formula utilizzata per il calcolo della quota di reddito imponibile nel caso della prestazione assicurativa garantita di cui alla lettera a. Tuttavia non ci si basa sul tasso d’interesse tecnico massimo della FINMA, bensì sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, riferito all’ultimo decennio. In questo modo, da un lato, si tiene conto del fatto che le rendite vitalizie siano a lungo termine. Dall’altro, la

26 FINMA, circolare 2016/6 «Assicurazione sulla vita» del 3.12.2015, nota a margine 123 segg.