Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Imposizione delle prestazioni versate derivanti da assicurazioni di capitali riscattabili

Appartengono alla categoria delle assicurazioni di capitali riscattabili le assicurazioni vita intera, le assicurazioni in caso di sopravvivenza con restituzione del premio e le assicurazioni miste.

Se queste assicurazioni di capitali riscattabili vengono finanziate attraverso premi periodici, il versamento di prestazioni in caso di sopravvivenza e di decesso nonché in caso di riscatto è esente dall’imposta sul reddito. Sono applicabili l’articolo 24 lettera b LIFD e l’articolo 7 capoverso 4 lettera d LAID.

È altresì esente dall’imposta sul reddito il versamento di prestazioni derivanti da assicurazioni di capitali riscattabili in caso di sopravvivenza o di riscatto, che sono state finanziate attraverso un premio unico, sempre che servano alla previdenza. In caso contrario la differenza tra l’importo erogato e il premio dovuto soggiace all’imposta sul reddito insieme agli altri redditi. Sono applicabili l’articolo 24 lettera b LIFD in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 7 capoverso 4 lettera d LAID in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 1ter LAID.

In caso di decesso dello stipulante il versamento, ai beneficiari, delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di capitali riscattabile, finanziata con un premio unico, è sempre esente dall’imposta sul reddito. Il carattere previdenziale non riveste alcun ruolo in questo caso. All’occorrenza è dovuta una tassa di successione cantonale.

1.3 La normativa proposta

1.3.1 Sintesi

Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Considerati i tassi d’interesse attuali, si tratta di una percentuale troppo elevata. Con la normativa proposta si intende rendere flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie calcolandola per mezzo di una formula e dunque adeguare tale quota alle relative condizioni di investimento. Per determinare la quota di reddito imponibile delle assicurazioni di rendita vitalizia si ricorre al tasso d’interesse tecnico massimo secondo l’articolo 121 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 novembre 200520 sulla sorveglianza (OS). Tale tasso viene fissato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in modo trasparente. Di conseguenza, per tutti i contratti d’assicurazione conclusi in uno stesso anno civile si può ottenere una quota di reddito forfettaria unitaria.

Tasso d’interesse massimo FINMA Quota di reddito imponibile

0,05 % (2019) 1 %

20 RS 961.011