Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

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2.3 Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)

Articolo 19

Capoverso 3: il tenore della disposizione rimane invariato. La formulazione del capoverso 3 viene adeguata a quella del capoverso 4, affinché l’articolo risulti nel complesso più comprensibile. In entrambi i capoversi si rinuncia al requisito della forma scritta, in quanto la notifica è effettuata mediante moduli elettronici.

Capoverso 4: l’articolo 7 LIP stabilisce come norma generale che l’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione ha per oggetto anche le rendite vitalizie, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera. L’articolo 8 LIP, invece, prevede determinate eccezioni. Questi principi e la relativa prassi non vengono modificati, poiché in base a quanto esposto in precedenza le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA restano assoggettate all’imposta preventiva. Poiché nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA si tratta di assicurazioni sulla vita27, l’assoggettamento all’imposta preventiva vale anche per il riscatto e la restituzione.

Anche il principio di cui all’articolo 19 capoverso 1 LIP, secondo cui l’assicuratore deve soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica, viene mantenuto. Come finora, l’obbligo di notifica sorge al momento del versamento della prestazione28.

Tuttavia occorre adeguare il momento della notifica per le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, sinora disciplinato all’articolo 19 capoverso 3 LIP, poiché nello specifico – diversamente dalla procedura di notifica vigente per le prestazioni d’assicurazione secondo la LIP (vedi supra il n. 1.2.6) – è necessaria una notifica ricorrente su base annua (vedi supra il

n. 1.3.2). L’articolo 19 LIP è dunque completato con il capoverso 4, il quale sancisce che le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA devono essere notificate ogni anno. Poiché le rendite vitalizie versate sono tassate insieme agli altri redditi e di conseguenza devono figurare nella dichiarazione fiscale, le notifiche devono essere fatte all’AFC nei 30 giorni successivi alla fine dell’anno civile in cui sono state eseguite le prestazioni. Dato che la dichiarazione fiscale solitamente viene compilata soltanto l’anno successivo, questa regola permette di disporre delle informazioni necessarie per il controllo della dichiarazione fiscale al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Soltanto nel caso della restituzione in seguito a decesso e, talvolta, nel caso del riscatto, è possibile un’imposizione separata della prestazione secondo l’articolo 38 LIFD. Per tenere conto di questa circostanza, alla notifica in caso di restituzione o di riscatto si applica la disposizione di cui all’articolo 19 capoverso 3 LIP. Ciò viene esplicitato all’articolo 19 capoverso 4 LIP, che parla di prestazioni periodiche, anche

27 Cfr. Stefan Widmer, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli [eds.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a edizione, Zurigo 2012, art. 7 n. 10.

28 Cfr. art. 12 cpv. 2 LIP; Pfund, n. 2.4 riguardante l’art. 19 cpv. 1 LIP.