Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine
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Un’assicurazione di rendita vitalizia secondo la LCA si compone di una prestazione di rendita garantita e, normalmente, di una partecipazione alle eccedenze. Da una consulenza tecnica richiesta dall’AFC all’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) è emerso che non è possibile determinare in maniera adeguata una quota di reddito forfettaria sia per le prestazioni di rendita garantite sia per la partecipazione alle eccedenze. Quest’ultima non si basa su tassi d’interessi tecnici garantiti. Viene versata in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite in base al risultato dei costi, del rischio e d’investimento. Per garantire una tassazione adeguata dal punto di vista della sistematica fiscale, il Consiglio federale propone dunque che il calcolo forfettario della quota di reddito consideri esclusivamente la prestazione di rendita garantita alla conclusione del contratto. La rendita eccedentaria deve invece essere determinata in base alla partecipazione alle eccedenze effettiva ed essere integrata individualmente nel calcolo dell’imposta sul reddito.
Secondo il CO, la rendita vitalizia e il vitalizio includono di norma una componente di rimborso del capitale e una componente di reddito, mentre non è previsto alcun diritto a una partecipazione alle eccedenze. Pertanto, per il calcolo della quota di reddito imponibile per rendite vitalizie e vitalizi secondo il CO si deve fare riferimento al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni anziché al tasso d’interesse massimo fissato dalla FINMA. Per l’esercizio 2019 si deve dunque considerare il rendimento medio conseguito tra il 2010 e il 2019. Per quest’ultimo anno esso ammonterebbe allo 0,44 per cento, mentre la quota di reddito imponibile sarebbe del 5 per cento.
1.3.2 Attuazione
Poiché le autorità di tassazione cantonali devono attuare la normativa proposta, l’AFC ha provveduto a reperire anche il parere tecnico del gruppo di lavoro Previdenza della CSI. Da esso è scaturito che ai fini di una corretta attuazione è necessario che gli assicuratori comunichino alle autorità fiscali i dati rilevanti per l’imposizione. In questo modo è possibile assicurare nella pratica la corretta imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Per garantire tale flusso di informazioni, è necessario adeguare la procedura di notifica secondo la LIP per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Con questa procedura si garantisce che le amministrazioni fiscali cantonali ricevano i dati e le informazioni necessari tramite l’AFC. Un adeguamento della procedura di notifica secondo la LIP è dettato anche da ragioni pratiche, perché la notifica può essere effettuata in forma puramente elettronica, riducendo al minimo l’onere amministrativo a carico di assicuratori e autorità fiscali.
Se le autorità fiscali cantonali ricevono i dati necessari, possono verificare se il calcolo della quota di reddito forfettaria e del reddito imponibile è stato eseguito correttamente.