Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

4 Aspetti giuridici e costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 128 e 129 della Costituzione federale (Cost.)30, che conferiscono alla Confederazione la facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta e l’autorizzano ad emanare principi per l’armonizzazione fiscale. In particolare il legislatore deve disciplinare nelle linee essenziali l’imponibile a livello di legge (art. 127 cpv. 1 Cost.). Nel diritto vigente la quota di reddito imponibile delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia, da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio è definita sotto forma di importo forfettario (art. 22 cpv. 3 LIFD e art. 7 cpv. 2 LAID). L’importo forfettario si basa per sua natura su un «caso medio». Se i fatti a cui si deve applicare l’importo forfettario si discostano notevolmente da questo caso medio, si determina una sottoimposizione o una sovraimposizione. In passato, si è discusso più volte se un importo forfettario fosse giustificato nel caso delle rendite vitalizie e delle assicurazioni di rendita vitalizia. In particolare, la dottrina ha fortemente criticato l’importo forfettario considerandolo inadeguato a seguito del perdurare del basso livello dei tassi d’interesse. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale ha sottolineato la sovraimposizione sistematica in riferimento a determinati fatti e messo in dubbio la compatibilità con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Nello specifico il Tribunale federale ha ravvisato la necessità di intervenire, poiché la componente di reddito forfettaria del 40 per cento probabilmente non era più adeguata31.

Il calcolo effettivo della componente di interessi imponibile secondo la capacità economica sarebbe la soluzione migliore, perché terrebbe conto delle circostanze del singolo caso. Il calcolo dovrebbe infatti avvenire separatamente, in base all’inizio della rendita, all’età e al sesso. Questa opzione tuttavia è stata respinta, da un lato perché aumenterebbe notevolmente l’onere amministrativo per tutti gli interessati e, dall’altro, perché per le rendite vitalizie versate a privati non è possibile individuare alcuna componente di interessi. La normativa proposta è adeguata, poiché contiene elementi dell’imposizione forfettaria ed effettiva. Nel calcolo della quota di reddito imponibile, effettuato mediante la formula basata sul tasso d’interesse massimo della FINMA o sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, si tiene conto delle rispettive condizioni di investimento. In tal modo si elimina l’attuale sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita e l’imposizione avviene secondo il principio della capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La sovraimposizione in caso di restituzione e di riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia viene notevolmente attenuata.

Fissando la formula nella legge è possibile desumere direttamente da quest’ultima l’entità dell’imponibile. In questo modo il progetto soddisfa quanto disposto dall’articolo 127 capoverso 1 Cost., secondo cui il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

30 RS 101

31 Steuerentscheid: StE 2013 B 26.21 n. 6.