Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine
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Allegato
1. Definizioni
1.1 Rendita
Le rendite sono prestazioni ricorrenti a intervalli di tempo regolari, dovute per un periodo prestabilito oppure non ancora definito, ad esempio per la durata di vita dell’avente diritto, e consistono (per lo più) in versamenti in denaro32. Per definizione le rendite non possono essere costanti (ovvero sempre di pari importo); possono anche aumentare o diminuire33.
1.2 Assicurazione di rendita vitalizia
L’assicurazione di rendita vitalizia soggiace alle disposizioni della LCA34. Viene conclusa tra l’assicuratore e lo stipulante. La persona assicurata è coperta per gli eventi previsti nel contratto. In caso di un’assicurazione di rendita vitalizia, lo stipulante ha una pretesa obbligatoria nei confronti dell’assicuratore a una prestazione precisa, periodicamente ricorrente e basata sull’aspettativa di vita della persona assicurata. Di norma la persona assicurata e lo stipulante sono identici35. Se persona assicurata e stipulante sono due persone diverse, si parla di assicurazione sulla vita altrui conformemente all’articolo 74 LCA.
Un’assicurazione di rendita vitalizia secondo la LCA è sempre un negozio giuridico autonomo e a titolo oneroso. Inoltre, si distingue per l’esercizio di un’attività pianificata. A tale fine, l’assicuratore deve concludere i singoli contratti secondo un piano d’esercizio preciso, nel quale sono definite, su base attuariale, prestazioni e controprestazioni per l’insieme degli affari36.
Nel caso dell’assicurazione di rendita viene erogata una rendita a partire da una scadenza concordata o dopo il verificarsi di un determinato evento. Il versamento della rendita può decorrere
- da subito (rendita vitalizia immediata)
- in un secondo momento (rendita vitalizia differita) o
- durante un periodo preciso (rendita vitalizia temporanea).
Con i premi versati viene costituita anche una riserva matematica d’inventario che può essere attribuita contabilmente allo stipulante. La riserva matematica d’inventario serve all’assicuratore per finanziare le prestazioni di rendita. Lo stipulante finanzia dunque un parte della prestazione attraverso i premi stessi (ristrutturazione della sostanza)37. Poiché tale riserva genera ricavi a titolo di
32 Leemann, Matthias (2002): Die Rente als Art des Schadenersatzes im Haftpflichtrecht. Zürcher Studien zum Privatrecht, vol./n. 176. Zurigo: Schulthess, pag. 47.
33 Leemann, op. cit., pag. 47.
34 Art. 520 CO (RS 220)
35 Cfr. Lang (2012), op. cit., pagg. 521–543, pag. 524.
36 Lang, Peter (2010): Die private Rentenversicherung der Säule 3b im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht: Gesetzliche Ordnung, Praxis und Gestaltungsvorschläge de lege ferenda. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht, Band 82. Basilea: Helbing Lichtenhahn, pag. 28 segg.
37 Cfr. Lang (2012), op. cit., pagg. 521–543, pag. 525.