Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine
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Affinché le dette autorità ottengano le giuste informazioni, occorre adeguare l’ordinanza del 19 dicembre 196621 sull’imposta preventiva (OIPrev). In particolare, è necessario completarla con una disposizione che stabilisca quali dati e informazioni gli assicuratori devono notificare all’AFC ogni anno. Inoltre, l’AFC elaborerà un apposito modulo (cfr. art. 19 cpv. 1 OIPrev), con cui tali dati e informazioni dovranno esserle comunicati. Si tratta nello specifico di:
- anno in cui è stato concluso il contratto d’assicurazione: in questo modo si
determina il tasso d’interesse massimo della FINMA, necessario per il calcolo della quota di reddito imponibile;
- importo della prestazione di rendita garantita: su di esso occorre applicare la
quota di reddito imponibile. L’importo così calcolato confluisce nella base di calcolo imponibile;
- prestazioni eccedentarie: ossia le eccedenze al 100 per cento;
- quota di reddito da prestazioni eccedentarie: questo importo corrisponde al
70 per cento delle prestazioni eccedentarie e costituisce reddito imponibile;
- quota di reddito imponibile complessiva: è composta dalle eccedenze imponibili
e dalla prestazione imponibile calcolata partendo dalla prestazione di rendita garantita sulla quale è applicata la quota di reddito imponibile.
1.3.3 Imposizione in caso di restituzione e di riscatto
I pareri tecnici dell’ASA e del gruppo di lavoro Previdenza della CSI hanno indicato che la prassi vigente in materia di riscatto e di restituzione in caso di decesso può essere portata avanti.
Calcolo Base di calcolo dell’imposta
Prestazione bis
Art. 22 cpv. 3 lett. a LIFD Art. 38 LIFD
Restituzione in garantita
caso di decesso Prestazione bis
Art. 22 cpv. 3 lett. b LIFD Art. 38 LIFD
eccedentaria
Riscatto con Prestazione bis
Art. 22 cpv. 3 lett. a LIFD Art. 38 LIFD
garantita
funzione
Prestazione bis
previdenziale Art. 22 cpv. 3 lett. b LIFDArt. 38 LIFD
eccedentaria
Riscatto senza Insieme agli altri redditi
Prestazione Reddito effettivo secondo l’art. 20
funzione alla tariffa ordinaria
garantita cpv. 1 lett. a LIFD
previdenziale (art. 36 LIFD)
Per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni derivanti dalla restituzione in caso di decesso e dal riscatto con funzione previdenziale si continua ad applicare la tariffa previdenziale.