Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine
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imponibile9. Questa suddivisione è presa in considerazione in modo forfettario nel diritto vigente. Secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD e l’articolo 7 capoverso 2 LAID il 40 per cento delle prestazioni di rendita periodiche sottostà all’imposta sul reddito. Il 60 per cento deve essere qualificato come componente di rimborso del capitale. Sebbene non siano indicate espressamente nella legge, le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia soggiacciono alle norme di diritto fiscale citate. Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il diritto fiscale non distingue tra prestazioni derivanti da rendite vitalizie e prestazioni derivanti assicurazioni di rendita vitalizia10. Nemmeno nel caso dell’imposizione delle prestazioni di rendita versate si differenzia tra prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita riscattabili e non riscattabili.
Non sono contemplate dall’articolo 22 capoverso 3 LIFD le rendite a termine, attraverso cui un determinato capitale viene rimborsato a rate di pari importo, e le rendite vitalizie temporanee, che di fatto equivalgono a una rendita a termine. Si tratta di un puro apporto di capitale, nell’ambito del quale viene rimborsato un capitale aumentato della quota di reddito (quota di interessi). Nel caso di questi proventi, soltanto la componente di reddito effettiva è imponibile come reddito da sostanza mobiliare secondo l’articolo 20 LIFD. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale le rendite vitalizie temporanee di durata inferiore o pari a cinque anni sono qualificabili fiscalmente come rendite a termine11. Al contrario, le rendite vitalizie temporanee di durata superiore ai cinque anni vengono tassate come le rendite vitalizie a vita secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD.
1.2.4 Imposizione del riscatto dell’assicurazione di rendita vitalizia
Poiché non sono espressamente disciplinate dalla legge, le conseguenze del riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia in termini di imposizione del reddito sono state concretizzate dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Quest’ultimo ha stabilito che l’esenzione fiscale, fissata per legge, dell’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali (art. 24 lett. b LIFD / art. 7 cpv. 4 lett. d LAID) non può essere trasferita al riscatto di assicurazioni di rendita. Inoltre ha dichiarato che le conseguenze fiscali dipendono dal fatto che la restituzione dell’assicurazione di rendita abbia o meno carattere previdenziale12. Partendo da ciò, il 27 ottobre 2009 la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha elaborato una prassi uniforme per l’imposizione delle prestazioni in capitale derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia13.
9 Cfr. il commento all’art. 22 n. 21 in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht; Zweifel/Beusch; 2017.
10 DTF del 30.6.2004 (130 I 205) e del 23.6.2005 (131 I 409); sentenze del 16.2.2009 (2C_180/2008, 2C_181/2008 e 2_255/2008) e dell’8.6.2011 (2C_906/2011 e 2C_907/2011).
11 Sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008.
12 Sentenze del Tribunale federale 2C_180/2008, 2C_181/2008 e 2C_255/2008 del 16.2.2009.
13 www.steuerkonferenz.ch > Startseite > Dokumente > Merkblätter und Praxishinweise > Vorsorge > «Besteuerung von Kapitalleistungen aus Leibrentenversicherungen (Säule 3b)» vom 27.10.2009. Praxishinweise zuhanden der kantonalen Steuerbehörden.