Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Articolo 22

Capoverso 3: il nuovo disciplinamento del capoverso 3 non prevede più una quota di reddito fissa. Si limita a stabilire che la quota di reddito derivante da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio è imponibile. Il calcolo di tale quota è spiegato nel nuovo capoverso 3bis.

Ora le assicurazioni di rendita vitalizia, che nella precedente formulazione erano comprese nel concetto di rendite vitalizie, vengono menzionate espressamente. Ciò è dovuto al fatto che innanzitutto si tratta dell’elemento dell’enumerazione economicamente più importante e, in secondo luogo, il calcolo della quota di reddito di cui al capoverso 3bis per le assicurazioni di rendita vitalizia e le rendite vitalizie avviene in base a regole diverse.

Secondo la giurisprudenza le rendite vitalizie temporanee (o le assicurazioni di rendita vitalizia temporanee) di durata inferiore o pari a cinque anni devono ricevere lo stesso trattamento fiscale delle rendite a termine23. L’imposizione è dunque retta dall’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD. Invece le rendite vitalizie temporanee di durata superiore a cinque anni vengono tassate come le rendite vitalizie a vita secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD. Tale distinzione è giustificata dal fatto che le rendite vitalizie temporanee occupano una posizione intermedia tra le rendite vitalizie a vita e le rendite a termine. In particolari circostanze assumono di fatto il carattere di rendite a termine, nello specifico quando è poco probabile che il decesso si verifichi durante il periodo di decorrenza della rendita, pertanto il rischio biometrico passa in secondo piano.

Rendita vitalizia a vita Rendita vitalizia temporanea Rendita a termine Durata Durata inferiore superiore a 5 o uguale a 5 anni anni Art. 22 cpv. 3 LIFD Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD 𝐾 𝑒 ൌ 1 െ 𝑛 · 𝑅 e: quota di reddito imponibile della rendita R K: capitale versato n: durata della rendita in anni R: rendita annua

23 Sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008, consid. 4.5.