Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 31 pagine

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interessi, l’assicurazione di rendita vitalizia rientra tra le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale.

L’assicurazione di rendita vitalizia copre il fatto dell’essere in vita ad ogni successiva scadenza della rendita. Il relativo contratto può essere concluso con o senza restituzione in caso di decesso. In particolare:

- se è stata concordata la restituzione, oltre al versamento della rendita, è previsto,

in caso di decesso del creditore, il rimborso agli eredi del capitale non utilizzato fino a quel momento. Nelle assicurazioni con restituzione vi è la certezza che l’evento assicurato accada durante il periodo di validità del contratto, poiché o il creditore è in vita alla successiva scadenza della rendita o la sua morte sopraggiunge prima. Solo il momento dell’evento è incerto. L’assicurazione di rendita vitalizia con restituzione è riscattabile secondo l’articolo 90 capoverso 2 LCA. Ciò significa che lo stipulante ha il diritto di sciogliere il contratto d’assicurazione e pretendere dall’assicuratore il valore di riscatto, purché si siano pagati i premi di tre anni almeno (art. 90 cpv. 2 LCA);

- se la restituzione non è stata concordata, il diritto al capitale decade in caso di

decesso del creditore. Anche in questa situazione, le prestazioni di rendita periodiche sono legate al fatto dell’essere in vita ad ogni successiva scadenza della rendita. Poiché su questo fatto, e dunque sul momento del verificarsi dell’evento assicurato, non vi è certezza, la condizione per un eventuale riscatto non è soddisfatta. Si tratta di un caso particolare, in quanto queste assicurazioni sulla vita non sono riscattabili ai sensi dell’articolo 90 LCA, ma hanno una riserva matematica d’inventario38. Tali assicurazioni prevedono dunque la costituzione di capitale, ma non sono riscattabili39.

Nella realtà giuridica il numero dei contratti d’assicurazione di rendita vitalizia commerciali superano di gran lunga quello dei rapporti di rendita vitalizia tra privati40.

1.3 Rendita vitalizia

Il contratto di rendita vitalizia è disciplinato dal CO. Secondo l’articolo 516 e seguenti CO la rendita vitalizia è l’obbligo di un debitore riferito alla vita di una persona di effettuare pagamenti ricorrenti a favore di un creditore, solitamente in denaro. In caso di decesso dell’assicurato, cessa l’obbligo di versare la rendita e il capitale ancora disponibile ritorna al debitore, ammesso che non sia prevista alcuna restituzione41. Se si concorda una rendita vitalizia con restituzione, dopo la morte del creditore il debitore deve agli eredi di quest’ultimo la somma fissata per contratto. La somma restituita comprende solitamente il capitale che non è già

38 Cfr. Lang (2012), op. cit., pag. 526.

39 Lang (2012), op. cit., pag. 527.

40 Lang (2010), op. cit., pag. 237.

41 Bauer, Thomas (2003, N1): «Art. 516», in: Heinrich Honsell; Nedim Peter Vogt e Wolfgang Wiegand: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 3a edizione. Basilea: Helbing & Lichtenhahn; DTF 135 II 183 consid. 3.2 pag. 186; sentenza del Tribunale federale 2A_366/2000 del 15.11.2001 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008 consid. 3.1; ognuna con rimandi.