Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 39 pagine
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Compendio
La maggior parte dei pareri sono a favore della costituzione di scorte obbligatorie di etanolo. Il tipo di scorte obbligatorie previsto dal progetto in consultazione è invece respinto o quantomeno messo in discussione da quasi tutti coloro che si occupano più da vicino dell’organizzazione operativa della costituzione di scorte. La preferenza è data alla proroga del contratto di garanzia (o una soluzione simile) oppure alla costituzione di scorte obbligatorie tramite un fondo di garanzia.
Le imprese, le associazioni, il Cantone di Zugo e il PS avanzano una serie di argomenti a favore della proroga dell’accordo di garanzia. Un contratto di garanzia o una soluzione simile sono meno complessi rispetto alla costituzione di scorte obbligatorie: le spese di deposito che ricadono sulla Confederazione e l’economia sono quindi nettamente inferiori rispetto a quelli generati dalla costituzione di scorte obbligatorie. Le aziende coinvolte nella costituzione di scorte non sono per niente numerose. Non sorgono inoltre costi aggiuntivi per la creazione di un’organizzazione incaricata di amministrare i fondi di garanzia. A differenza di quanto accade per la costituzione di scorte obbligatorie, non si verificano distorsioni del mercato. Le aziende svizzere che trasformano prodotti contenenti etanolo non subiscono svantaggi nei confronti degli importatori; non sussistono inoltre disparità tra le aziende tenute alla costituzione di scorte e quelle che non sottostanno a questo obbligo. Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno espresso il timore che la costituzione di scorte obbligatorie con fondi di garanzia possa portare a un non auspicabile consolidamento della posizione quasi monopolistica della sola impresa che dispone di capacità di stoccaggio adeguate.
La costituzione di scorte obbligatorie con un fondo di garanzia è accolta positivamente soprattutto dalle imprese, dalle associazioni, dai Cantoni e dall’UDC, che intendono sfruttarla per incentivare la produzione di etanolo da materie prime svizzere. Chiedono che ogni anno 300 tonnellate di acquavite pura e di etanolo ricavato da altre materie prime svizzere (in parte da barbabietola da zucchero) confluiscano nelle scorte obbligatorie. In questo contesto, la compensazione del fondo di garanzia ai produttori nazionali dovrebbe coprire i costi di produzione sostenuti e un margine pari al massimo al 10%. I produttori nazionali di etanolo vanno anche esentati dall’obbligo di costituire scorte o di contribuire a un fondo di garanzia. Inoltre, si richiede l’abolizione di un limite minimo per la costituzione di scorte obbligatorie, per non porre le imprese più grandi in una posizione di svantaggio rispetto a quelle più piccole. Al fine di ridurre i costi, l’amministrazione del fondo di garanzia va trasferita a un’organizzazione che già gestisce fondi di garanzia delle scorte obbligatorie in altri comparti economici. Molti propongono di ridurre la quantità di scorte obbligatorie disposte in fase di consultazione delle capacità di produzione interna esistenti moltiplicate per due. Il risparmio così ottenuto permetterebbe di finanziare la promozione della produzione interna. A favore della creazione di un fondo di garanzia sono anche tutte e cinque le organizzazioni che già gestiscono fondi di garanzia delle scorte obbligatorie per altri comparti economici. Sostengono che, stando ai principi sanciti dalla relativa legge, l’approvvigionamento economico del Paese spetta all’economia. Per semplificare la registrazione dei soggetti tenuti alla costituzione di scorte obbligatorie di etanolo, un’organizzazione ha richiesto che l’importazione venga sottoposta all’obbligo del permesso generale d’importazione.
Diversi Cantoni chiedono di fornire una giustificazione del perché, nel quadro della liberalizzazione del mercato dell’alcool, sia stata abolita la costituzione di scorte di etanolo, garantita invece in passato dalla Confederazione. Diverse prese di posizione mettono in discussione le quantità previste per la costituzione di scorte. È stato più volte specificato che il contratto di garanzia, valido fino alla fine del 2021, andrebbe prorogato di due anni; l’applicazione della nuova ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di etanolo richiede infatti più tempo del previsto. Alcune prese di posizione citano il fatto che, oltre all’etanolo, esistono anche altri prodotti che possono essere impiegati per la produzione