Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 39 pagine
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struttura del mercato dell’etanolo in Svizzera e degli usi prioritari che devono essere coperti dalle scorte obbligatorie. La produzione di disinfettanti, la domanda complessiva del settore sanitario, la produzione di medicinali, così come in parte la produzione alimentare e l’industria chimica (per esempio la produzione di prodotti intermedi e vitamine) sono classificate di rilevanza sistemica, una cosa che rende l’argomentazione valida e sensata. Designazioni della merce secondo le voci di tariffa doganale in Tares:
- 2207.1000 alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol. o più;
- 2207.2000 alcol etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
Secondo scienceindustries, ci sono quindi due opzioni.
- Opzione 1: solo i due tipi di etanolo menzionati nel rapporto esplicativo, ossia etanolo assoluto (Ph Eur) ed etanolo al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP) sono soggetti all’obbligo di costituire scorte e quindi, eventualmente, anche legati al versamento di contributi.
- Opzione 2: tutte le importazioni di alcool etilico non denaturato e denaturato sono soggette all’obbligo di costituire scorte e/o anche, eventualmente, sottoposte a contributi.
Ogni opzione presenta determinati vantaggi e svantaggi.
Scegliendo l’opzione 1, si dovrebbe introdurre un nuovo numero convenzionale nella struttura della tariffa doganale che identifica le importazioni. Tuttavia, i contribuenti sarebbero di meno e quindi dovrebbero partecipare maggiormente alle spese di deposito. Inoltre, questa opzione comporterebbe un certo potenziale di abuso e un maggiore onere di controllo. D’altra parte, però, le aziende che non importano i due tipi di etanolo menzionati non dovrebbero pagare prezzi più alti a causa dei contributi aggiuntivi.
Scegliendo l’opzione 2 tutti i tipi di alcol etilico denaturato e non denaturato importati sarebbero legati al versamento di contributi per via dell’obbligo di costituire scorte; nonostante il calcolo dell’importo dei contributi sarebbe più semplice, ciò imporrebbe l’obbligo di versare contributi e di costituire scorte anche alle imprese che non importano né etanolo assoluto (Ph Eur) né etanolo al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP). D’altra parte, chi importa questi due tipi di etanolo dovrebbe sostenere meno costi, dato che questi ultimi sarebbero distribuiti su un numero maggiore di aziende.
scienceindustries è a favore dell’opzione 2. Di conseguenza, i due tipi di etanolo menzionati devono essere inclusi nell’allegato come merci soggette all’obbligo di costituire scorte. Secondo la struttura della tariffa doganale, le voci di tariffa doganale 2207.1000 e 2207.2000 sono legate al versamento di contributi, a parte l’etanolo destinato all’utilizzo come carburante o alla fabbricazione di carburanti.
Motivazione: scienceindustries ritiene che in questo modo si assicuri la parità di trattamento tra aziende che importano i suddetti tipi di etanolo e le altre.
L’associazione Spirit Suisse è del parere che l’articolo 3 capoverso 1 (le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero etanolo menzionato in allegato devono informarne immediatamente l’UFAE) non sia necessario. Sottolinea inoltre che vi è una differenza tra il disegno di ordinanza e il rapporto esplicativo: mentre il rapporto parla di etanolo prodotto, il disegno di ordinanza menziona l’immissione in commercio sul territorio svizzero, che corrisponde a un concetto più ampio del primo. A livello logico, si potrebbe al massimo considerare solo l’etanolo prodotto sul territorio svizzero, ma anche in questo caso secondo l’associazione l’obbligo di notifica non è necessario. Spirit Suisse afferma inoltre che l’Amministrazione federale delle dogane