Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 39 pagine
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Numerosi membri dell’associazione scienceindustries si sono espressi a favore di una continuazione dell’accordo di garanzia come da punto 1.4 del rapporto esplicativo. Tra i vantaggi di questa opzione rientrano la riduzione degli oneri amministrativi per la Confederazione, i costi per la gestione di un’organizzazione e gli oneri amministrativi per l’economia. I costi diretti della costituzione di scorte e il rischio di fluttuazione dei prezzi a carico della Confederazione potrebbero essere finanziati tramite imposte sulle importazioni. Nel caso in cui venga istituita la costituzione di scorte obbligatorie, l’associazione scienceindutries chiede che il testo dell’ordinanza sia modificato come segue (le modifiche sono indicate in corsivo):
Articolo 2, Obbligo di costituire scorte:
Capoverso 1
Sottostà all’obbligo del pagamento di contributi chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero l’etanolo menzionato in allegato. Chi per esempio produce etanolo come sottoprodotto di reazione ma non lo trasforma e lo immette sul mercato come prodotto finito non è soggetto agli obblighi di notifica, costituzione di scorte e distribuzione definiti qui di seguito. L’etanolo menzionato in allegato prodotto internamente in non è soggetto al pagamento di contributi. L’entità delle scorte obbligatorie che deve essere definita dall’UFAE è ridotta della capacità di produzione nazionale.
Capoverso 2
Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere Le scorte obbligatorie possono essere messe a disposizione da chi importa le merci menzionate in allegato per più di 1 000 000 di chili per anno civile.
Capoverso 3
Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi per anno civile importa meno di 1.000 1 000 000 chili di merci menzionate in allegato. Chi importa meno di 1 000 000 di chili all’anno può costituire scorte obbligatorie su base volontaria.
Capoverso 4
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che contribuirebbero soltanto in esigua misura a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
Motivazione per le richieste di modifica all’articolo 2 capoversi 1 e 3:
Secondo l’associazione scienceindustries le espressioni «consumo» e «immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero» non hanno senso. Dal momento che l’etanolo consumato o immesso sul mercato nazionale è importato, è già soggetto all’obbligo di versare contributi o di costituire scorte: il mantenimento di entrambe le attività comporterebbe dunque inutili lavori amministrativi da parte delle imprese interessate. Inoltre, una gran parte delle aziende non dispone di capacità di stoccaggio adeguate. Di conseguenza, l’obbligo di costituire scorte dovrebbe essere trasferito a terzi, stipulando un contratto. I relativi obblighi (monitoraggio) comporterebbero un notevole onere burocratico e ciò porterebbe inoltre ad introdurre scorte obbligatorie all’interno della catena di vendita. Secondo l’associazione scienceindustries la produzione di etanolo in Svizzera va esentata dall’obbligo del