Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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4 Punti essenziali del progetto
4.1 Basi
L’iniziativa parlamentare 17.523 chiede di reintrodurre il doppio cognome matrimoniale, che è stato abolito nel corso dell’ultima revisione. La Commissione ha esaminato il miglior modo di sancire nella legge la possibilità di assumere il doppio cognome al momento matrimonio. Su questa base ha elaborato due proposte di modifica del CC:
– la «soluzione piccola» prevede di ritornare al diritto vigente prima del 2013, conformemente a quanto chiesto dall’iniziativa parlamentare (cfr. più sotto
n. 4.2);
– la «soluzione grande» consentirebbe a entrambi i fidanzati di portare dopo il matrimonio un doppio cognome (cfr. più sotto n. 4.3).
L’obiettivo di entrambe le soluzioni proposte è di integrare il diritto vigente con un disciplinamento facile da attuare, senza mettere in discussione gli attuali principi del diritto del cognome:
– entrambe le soluzioni (piccola e grande) assicurano la continuità del cognome come diritto della personalità. Il cognome non ha per contro lo scopo di informare sullo stato civile del suo titolare. Per questa ragione per formare un doppio cognome è necessario che i due cognomi siano differenti, almeno nell’ortografia (p. es. Meier e Maier o Ray e Rey)53.
– Il punto comune delle due soluzioni proposte è che sono compatibili con il principio dell’immutabilità del cognome di nascita. Se non rilasciano alcuna dichiarazione, i coniugi conservano automaticamente il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC). È anche rispettato il principio secondo il quale soltanto il cognome da nubile o celibe dei coniugi può essere trasmesso al figlio in comune54.
– La dichiarazione di voler portare un doppio cognome deve essere presentata per scritto all’ufficiale dello stato civile. Può essere rilasciata da uno dei due fidanzati o da entrambi. Il consenso dell’altro non è necessario.
Il progetto non ha ripercussioni né sul cognome dei figli né sul diritto del cognome in caso di scioglimento del matrimonio.
4.2 «Soluzione piccola»: doppio cognome per uno dei coniugi
La «soluzione piccola» si fonda sui principi fondamentali del diritto del cognome anteriore alla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Per l’attuazione nella legge è dunque possibile basarsi essenzialmente sulle disposizioni in vigore a quel
53 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 20.
54 Cfr. 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 372.