Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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Chi vuole portare un doppio cognome deve dunque rilasciare due dichiarazioni: innanzitutto entrambi i fidanzati devono dichiarare di voler portare un cognome coniugale comune. In secondo luogo, la fidanzata o il fidanzato il cui cognome da nubile o celibe non diviene cognome coniugale comune può dichiarare di voler portare un doppio cognome composto del suo cognome attuale seguito dal cognome coniugale. La fidanzata o il fidanzato può rilasciare previamente o nell’ambito della procedura preparatoria del matrimonio una dichiarazione sul cognome secondo gli articoli 30a o 119 CC o l’articolo 30a LUD, a dipendenza dell’articolo applicabile nel caso concreto.
La dichiarazione di voler portare un doppio cognome è retta dagli stessi principi della dichiarazione di portare un cognome coniugale secondo l’articolo 160 capoverso 2 CC attualmente vigente. Le due dichiarazioni (cognome coniugale e doppio cognome) devono essere rilasciate simultaneamente e per scritto prima della celebrazione del matrimonio, nella procedura preparatoria del matrimonio61. Per ragioni di certezza del diritto non deve essere accordato alcun termine entro il quale i coniugi possano decidere diversamente dopo il matrimonio. Soltanto una procedura di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC consentirebbe di formare un cognome coniugale o un doppio cognome dopo il matrimonio62. Un’eccezione a questa disposizione è prevista nella prassi attuale per le coppie che si sono sposate all’estero e che non erano a conoscenza della possibilità di rilasciare una dichiarazione concernente il cognome (cognome coniugale). Esse possono chiedere mediante una dichiarazione di opzione secondo l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato63 che il loro cognome sia regolato dal diritto nazionale. Tuttavia, la dichiarazione e la relativa notificazione per l’iscrizione nel registro svizzero dello stato civile dovranno aver luogo in stretta relazione temporale con il matrimonio all’estero. Il termine previsto è di circa sei mesi; le autorità dispongono a tal proposito di un margine di apprezzamento64. Questa prassi si applicherà in futuro anche alle dichiarazioni concernenti il doppio cognome.
Il capoverso 2, terzo periodo vieta il cumulo di più doppi cognomi formati dal cognome attuale seguito dal cognome coniugale. Se la fidanzata o il fidanzato porta già un doppio cognome di questo tipo (matrimoniale o composto; cfr. n. 4.2), soltanto il primo di questi due cognomi può essere anteposto al cognome coniugale per formare un nuovo doppio cognome in occasione del matrimonio. Questo primo cognome corrisponde di norma al cognome da nubile o celibe della persona. Il capoverso 2 terzo periodo si riferisce soltanto ai doppi cognomi di derivazione storica della fidanzata o del fidanzato (cfr. n. 4.2). Questa distinzione è espressa con l’indicazione «questi» nel terzo periodo65.
61 GRAF-GAISER, pag. 254 seg.
62 GRAF-GAISER, pag. 255, 263.
63 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291
64 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare, 378
65 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 vCC n. 26.