Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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cognome coniugale nel quadro di nuovo matrimonio14. Un tale cognome è considerato come cognome coniugale anche nel diritto vigente e può dunque essere trasmesso ai figli in comune (nati dopo il 1° gennaio 2013) (art. 160 cpv. 2, art. 270 cpv. 1 CC)15. Un doppio cognome matrimoniale non può invece essere dichiarato come cognome coniugale.
– Con cognome da nubile o celibe s’intende il cognome acquisto alla nascita, a seguito di un’adozione o del cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC (art. 24 cpv. 2 ordinanza sullo stato civile16). Il cognome acquisto a seguito di un matrimonio non ricade invece sotto la nozione di cognome da nubile o celibe17. I fidanzati possono dichiarare di voler assumere come cognome coniugale uno dei loro cognomi da nubile o celibe (art. 160 cpv. 2 CC). Il cognome da nubile o celibe può anche essere scelto come cognome coniugale in caso di nuovo matrimonio, anche se non è più portato dal suo titolare a seguito dello scioglimento di un precedente matrimonio. In tal modo, ad esempio, dopo il matrimonio la sposa riprende il suo cognome da nubile, che porterà anche lo sposo18.
Dall’entrata in vigore della revisione del 2011 non è più possibile formare un doppio cognome ufficiale mediante la dichiarazione di voler anteporre il proprio cognome precedente il matrimonio al cognome coniugale. Tuttavia, i doppi cognomi acquisiti sotto il diritto anteriore non sono toccati dalla revisione e restano validi. In caso di nuovo matrimonio, soltanto il primo cognome di tali doppi cognomi può essere scelto come cognome coniugale19.
Secondo un diritto consuetudinario risalente agli anni Settanta, resta possibile portare un cosiddetto cognome di affinità. In tal senso entrambi i coniugi sono liberi di far seguire al cognome ufficiale, il cognome attuale o il cognome da nubile o celibe del coniuge il cui cognome non è scelto come cognome coniugale. Questi due cognomi devono essere uniti con un trattino. Gli sposi che non portano un cognome coniugale possono unire con un trattino il loro cognome ufficiale al cognome da nubile o celibe del loro coniuge o al suo cognome attuale. Tuttavia, poiché il cognome di affinità non rappresenta un cognome ufficiale, non sarà iscritto nel registro dello stato civile. Di conseguenza, nelle relazioni ufficiali non vi è il diritto di utilizzare un tale cognome20. Su richiesta il cognome d’affinità può tuttavia figurare almeno sul passaporto o sulla
14 Cfr. anche art. 30 cpv. 2 vCC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 27.
15 GRAF-GAISER, pag. 263.
16 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC), RS 211.112.2
17 HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, n. 702.
18 GRAF-GAISER, pag. 255, 276 (una dichiarazione separata secondo gli art. 30a o 119 CC non è necessaria).
19 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 378
20 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 371 e 378 seg.