Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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6.2 Ripercussioni sull’economia

La presente revisione non ha ripercussioni sull’economia.

6.3 Ripercussioni sulla società

Si presume che in futuro i fidanzati si avvarranno spesso della possibilità di formare un doppio cognome al momento del matrimonio, perché questo risponde a un bisogno che il diritto vigente non soddisfaceva (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht

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6.4 Ripercussioni sulla parità tra uomo e donna

L’introduzione del doppio cognome ufficiale consente alle coppie di rappresentare bene con il cognome sia il legame familiare, sia l’identità personale, senza dover dare la priorità a uno dei due cognomi. In tal modo, rispetto al disciplinamento vigente, il progetto considera meglio la parità tra uomo e donna nell’ambito del diritto del

cognome (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità e conformità alla legge

La competenza della Confederazione di disciplinare gli effetti del matrimonio e dell’unione domestica registrata sul cognome dei coniugi o dei partner deriva dalla competenza generale nel campo del diritto civile (art. 122 della Costituzione federale67).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nessun impegno internazionale della Svizzera limita direttamente il margine di manovra a livello nazionale per quanto riguarda il disciplinamento del cognome nel diritto matrimoniale e in materia di unione domestica registrata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il cognome è parte integrante del diritto al rispetto delle vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali68. Pertanto la soluzione adottata dal Legislatore deve rispettare il divieto di

67 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.), RS 101

68 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), RS 0.101