Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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carta d’identità21. Il cognome d’affinità può continuare a essere utilizzato anche dopo lo scioglimento del matrimonio.
Secondo il diritto transitorio della revisione del 2011, i coniugi sposatisi prima del 1° gennaio 2013 possono in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da nubile o celibe (art. 8a, titolo finale CC).
2.3.1.2 Allo scioglimento del matrimonio
Lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio, sentenza di nullità, morte o dichiarazione di scomparsa di un coniuge non ha di norma alcun effetto sul cognome (art. 119 e 30a CC). La persona che con il matrimonio ha cambiato il suo cognome può tuttavia in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da nubile o celibe. Mediante una tale dichiarazione è possibile riprendere soltanto il cognome da nubile o celibe, ma non il cognome portato prima del matrimonio o un altro cognome precedente diverso dal cognome da nubile o celibe. Se una persona vuole riprendere un cognome acquisito mediante un precedente matrimonio, deve presentare una domanda di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC. Gli articoli 30a e 119 CC implicano che il dichiarante non sia più sposato. Se nel frattempo è stato contratto un nuovo matrimonio, è possibile rilasciare la dichiarazione relativa al cognome soltanto dopo il suo scioglimento22.
2.3.2 Cognome dei partner registrati
Il disciplinamento del cognome dei coniugi illustrato in precedenza si applica anche alla costituzione o allo scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente alla legge sull’unione domestica registrata23 (art. 12a, 30a, 37a LUD). Per quanto riguarda la terminologia, va rilevato che i partner registrati non possono portare un «cognome coniugale», bensì un «cognome comune» (art. 12a cpv. 2 LUD).
La conversione dell’unione domestica registrata in un matrimonio (art. 35 revLUD secondo la modifica del CC del 18 dicembre 202024) non ha effetto sul cognome25.
21 Art. 2 cpv. 4 della legge federale del 22 giugno 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità, LDI; RS 143.1), art. 14 cpv. 1 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI; RS 143.11) e art. 4a dell’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111)
22 GRAF-GAISER, pag. 276
23 Legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata (LUD), RS 211.231
24 RU 2021 747
25 13.468 Iniziativa parlamentare «Matrimonio civile per tutti». Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 2019, FF 2019 7151, in particolare 7167